Fisco e contabilità

Pa, la contabilità fa la differenza

Lo split payment per le Pa e le società che entrano nel particolare regime modificano sostanzialmente l’impostazione contabile che risentono delle regole di gestione: in particolare tale differenze sono evidenti per le differenze che esistono fra Pa in regime di contabilità finanziaria e Pa e società in regime di contabilità civilistica.
In particolare, le Pa e le società in regime di contabilità civilistica:
per le fatture di acquisto necessarie ai fini istituzionali (per le Pa), la rilevazione del costo per natura dovrà comprendere anche l’Iva, che non è detraibile per carenza del presupposto soggettivo Iva, che verrà pagata direttamente all’erario, mentre il debito in stato patrimoniale dovrà essere sdoppiato fra fornitore (per l’ammontare imponibile) e erario (per l’ammontare dell’Iva) o con un automatismo o con una rilevazione di giroconto;
per fatture di acquisto relative all’attività commerciale (per le Pa e le società), la rilevazione del costo per natura sarà limitata all’imponibile ed alla parte di Iva non detraibile, per presenza di specifiche disposizioni in materia di limitazione oggettiva della detraibilità Iva; la rilevazione dell’Iva detraibile acquisti rimarrà nell’apposito conto di contabilità Iva c/acquisti per essere detratta dal debito Iva derivante dalle attività commerciali nel conto Iva c/vendite; anche in questo caso il debito in stato patrimoniale dovrà essere sdoppiato fra fornitore (per l’ammontare imponibile) e erario (per l’ammontare dell’Iva);
su tutte le fatture di acquisto (istituzionali e commerciali indifferentemente), come detto, con automatismo o con apposito giroconto contabile, è necessario procedere alla chiusura dal singolo fornitore con giroconto in contabilità dell’ammontare dell’Iva in un conto debiti dedicato, ad esempio «Debiti Iva split payment»; su tale posta verrà emesso uno o più ordinativi per il pagamento dell’Iva all’erario.

Registri

In merito ai registri, anche in riferimento alla nuova disciplina, per gli acquisti relativi all’attività istituzionale delle Pa non risulta fra gli obblighi la tenuta di un apposito registro, anche se questo potrebbe essere utile per consentire le attività di controllo sia interno che esterno.
Per quanto riguarda la gestione Iva dell’attività commerciale e delle attività istituzionali derivanti da acquisti esteri (intra ed extra-Ue), le novità del regime split payment non comportano alcuna variazione, sia per le Pa che per le società rispetto alle ordinarie attività contabili.

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