Fisco e contabilità

Negli enti locali acquisti di immobili solo se indispensabili

di Giovanni G.A. Dato

La recente deliberazione 40/2017 della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, si sofferma sulla richiesta di parere avanzata da un Comune in merito alla portata applicativa dei requisiti di «indispensabilità» e «indilazionabilità» previsti dalla normativa vigente al fine di procedere all’acquisto di immobili da parte degli enti locali.

L’analisi normativa
Per la recente deliberazione, l’acquisto di immobili da parte delle PP.AA. è attualmente disciplinato, tra le altre disposizioni, dall’articolo 12 del Dl. n. 98/2011; in particolare, il comma 1-ter disciplina i presupposti degli acquisti immobiliari degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale.
A decorrere dall’esercizio 2014, benché sia venuto meno il divieto in capo alle PP.AA. (con alcune tassative eccezioni) di procedere ad acquisti immobiliari, le operazioni in esame sono sottoposte ad un peculiare regime vincolato per il perseguimento del più complessivo ed omnicomprensivo obiettivo di razionalizzazione ed efficientamento della spesa pubblica aggregata; lo scopo della norma è il conseguimento di ulteriori risparmi di spesa oltre a quelli imposti dal rispetto del patto di stabilità interno (oggi sostituito da altri saldi di finanza pubblica), e ciò in attuazione del principio di tutela della finanza pubblica allargata.
Il significato e la portata dei presupposti in esame è stato oggetto dello specifico Dm 14 febbraio 2014, nonché delle connesse istruzioni operative riportate nella circolare n. 19/2014 del 23 giugno 2014 che - sebbene non applicabili in via diretta agli acquisti degli enti locali – rivestono indubbia valenza ermeneutica.

Il parere
Secondo la deliberazione in commento, l’«indispensabilità» attiene alla assoluta necessità di procedere all’acquisto di immobili in ragione di un obbligo giuridico incombente all’amministrazione nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali ovvero nel concorso a soddisfare interessi pubblici generali meritevole di intensa e specifica tutela (nel senso che difettano soluzioni alternative all’acquisto immobiliare ugualmente idonee ai fini dell’adempimento all’obbligo giuridico in questione).
Il requisito della «indilazionabilità», invece, viene definito invece come «impossibilità di differimento dell’acquisto», collegando tale indifferibilità alla compromissione del raggiungimento di obiettivi «istituzionali» ovvero alla possibilità di subire procedimenti sanzionatori come conseguenza dell’inadempimento o del ritardo.
Secondo la deliberazione in commento, dunque, nel caso di acquisti immobiliari da parte di un ente locale, debbono coesistere i seguenti elementi essenziali: un obbligo di legge, la mancanza di soluzioni alternative equipollenti e l’indifferibilità dell’acquisto.
I suddetti requisiti devono sussistere ex ante rispetto alla decisione di acquisto, coesistere, essere comprovati documentalmente ed essere attestati dal responsabile del procedimento (secondo la circolare n. 19/2014 l’attestazione non deve essere generica, ma deve esporre e documentare le concrete motivazioni poste a fondamento delle operazioni di acquisto).

La novità normativa
Per esigenze di completezza appare necessario ricordare che il recentissimo Dl n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96/2017, ha previsto che le disposizioni di cui al primo periodo del predetto comma 1-ter non si applicano agli enti locali che procedano alle operazioni di acquisto di immobili a valere su risorse stanziate con apposita delibera del Cipe o cofinanziate dall’Ue ovvero dallo Stato o dalle regioni e finalizzate all’acquisto degli immobili stessi.

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