Fisco e contabilità

Operazioni infragruppo, così il consolidato «azzera» debiti e crediti interni

di Daniela Ghiandoni ed Elena Masini

L'operazione di consolidamento dei conti degli asset societari appena iniziata produrrà riflessi indiretti sugli equilibri di bilancio degli enti locali, intesi nella nuova accezione introdotta dal Dl 174/2012, che travalica la dimensione squisitamente finanziaria delle operazioni gestionali.
In questa nuova prospettiva, la norma riparametra l'ambito di operatività delle verifiche di regolarità contabile previste dall’articolo 148 bis del tuel, che ora devono tener conto anche dei risultati prodotti dagli organismi partecipati.

Elisione ed eliminazione delle partite infragruppo
Uno dei primi step propedeutici al consolidamento è certamente l'attività di elisione (se non viene influenzato il risultato di amministrazione) o di eliminazione (se al contrario viene influenzato il risultato di amministrazione) delle partite infragruppo, che postula l'azzeramento delle operazioni e dei saldi reciproci, in quanto rappresentano il semplice trasferimento di risorse all'interno del Gruppo amministrazione pubblica e non hanno valore al di fuori di esso.
La corretta procedura di annullamento di tali poste, però, presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze, e, qualora ciò non avvenga, scritture di pre-consolidamento volte a rendere speculari le poste nei rispettivi bilanci. L’operazione sarà facilitata se l'ente locale ha redatto con la dovuta diligenza la nota informativa allegata al proprio rendiconto, contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci con le società partecipate.
Va ricordato che la parificazione, posta a carico di Comuni e Province, era stata introdotta dall'articolo 6, comma 4, del Dl 78/2010, con decorrenza dall'esercizio finanziario 2012 e poi confermato dall'articolo 11, comma 6, lettera j), del Dlgs 118/2011. La nota informativa doveva evidenziare in modo analitico eventuali discordanze, fornendone adeguata motivazione; in tal caso, l'ente locale avrebbe dovuto adottare i provvedimenti necessari per la riconciliazione delle partite debitorie e creditorie e darne atto nella relazione al rendiconto.

Le ragioni dell’allineamento contabile
L’obbligo di allineamento contabile, asseverato dagli organi di revisione dell'ente e della partecipata, era diretto a soddisfare alcune necessità:
• il principio di veridicità delle risultanze di bilancio: sarà così garantita la necessaria simmetria delle reciproche poste creditorie e debitorie tra l'ente e i sui organismi partecipati, nell'ambito di una corretta attività di corporate governance;
• il monitoraggio sulle società partecipate: l'adempimento, previsto dall'articolo 147 quater del tuel, richiede l'organizzazione di un idoneo sistema informativo diretto a rilevare i rapporti finanziari reciproci;
• la salvaguardia degli equilibri di bilancio: sarà assicurata la corretta rilevazione delle poste creditorie e debitorie dell'ente, per evitare l'emersione di eventuali passività latenti, in grado di incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio;
• la preparazione alle operazioni di consolidamento: una corretta conciliazione tra i reciproci appostamenti contabili, prevista dall'articolo 247 quater, comma 4, del tuel, sarebbe funzionale all'operazione di elisione/eliminazione dei rapporti infragruppo.

Tipici casi di disallineamento
Casi tipici di disallineamento riguardano le poste viaggianti o in transito, ovvero quei pagamenti disposti da una controparte a favore dell'altra alla fine dell'esercizio, che non vengono rilevati nella contabilità del ricevente a causa dei tempi di valuta dell'operazione o di contabilizzazione.
Altre situazioni coinvolgono i crediti vantati dalla partecipata nei confronti della capogruppo (Comune o Provincia), che devono trovare esatta corrispondenza tra i residui passivi dell'ente, pena l'emersione di debiti fuori bilancio ovvero la rettifica del credito nel bilancio della società, con conseguenti ripercussioni sui conti.
Non infrequente è anche il caso di adozione di diversi criteri di valutazione. Si pensi al caso di un ente che ha svalutato il proprio credito verso la partecipata che, al contrario, ha conservato per intero il debito nel proprio bilancio. In tutti questi casi, nei bilanci della capogruppo ovvero della partecipata, sarà necessario effettuare le scritture di rettifica (o di pre-consolidamento) necessarie a garantire la corrispondenza dei saldi reciproci. Solo in questo modo sarà possibile aggregare i dati dei diversi bilanci ed eliminare o elidere le operazioni infragruppo.
L'attività di riconciliazione coinvolgerà anche gli organi di revisione, i quali saranno chiamati a garantire la correttezza del proprio operato, confrontando i valori da elidere/eliminare nella fase di consolidamento con quelli inseriti nella nota informativa allegata al rendiconto, contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci, già debitamente certificata in sede di rendiconto.

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