Fisco e contabilità

Per la compiuta giacenza di una raccomandata ordinaria basta l'avviso di deposito

di Massimo Migliorisi (*) - Rubrica a cura di Anutel

La Corte di cassazione, con ordinanza n. 15834/2017, ha precisato che a seguito di rilascio di un avviso di giacenza, presso l'ufficio postale, di una raccomandata A/R ordinaria, l'agente non dovrà compiere alcun altro adempimento.

Il complesso quadro normativo della notifica degli atti tributari
Il Comune può notificare un atto tributario secondo i seguenti canali.
1) Messo comunale (nell'ambito territoriale).
2) Messo speciale nominato dal dirigente competente per materia ai sensi dei commi da 158 a 160 dell'articolo 1 della legge 296/2006 (nell'ambito del territorio comunale).
3) Posta elettronica certificata, dal 1° luglio 2017 (sebbene la norma sia destinata agli atti dell'Agenzia delle entrate, l’orientamento dominante ritiene applicabile l'articolo 60 del Dpr 600/1973 anche agli atti tributari degli enti locali).
4) Raccomandata atti giudiziari (cosiddetta busta verde) ai sensi della legge 890/1982.
5) Raccomandata A/R (cosiddetta busta bianca) ai sensi del regolamento postale di cui al Dm 1° ottobre 2008.
Tutti i canali suelencati presentano vantaggi e criticità che è opportuno che i funzionari conoscano fino in fondo per scegliere in maniera oculata il canale giusto, scelta che dipenderà da alcuni fattori quali il momento in cui si notifica l'atto (in prossimità o meno del termine di decadenza), il destinatario, l'importo.
Se il funzionario sceglie come modalità di notifica la raccomandata A/R (punto 5), certamente avrà scelto un canale rapido perché non c'è bisogno di un intermediario come il messo; avrà scelto un canale più economico rispetto a quello di cui al punto 4), ma avrà meno garanzie di notifica. Infatti, la notifica si intende perfezionata solo se il destinatario o uno dei consegnatari abbiano ritirato l'atto. Nel caso in cui il postino non trova nessuno a cui notificare nel luogo stabilito dalla norma, dovrà semplicemente lasciare un avviso di giacenza all'ingresso dell'abitazione, ufficio, azienda, depositare l'atto presso l'ufficio postale e non eseguire alcun altro adempimento. La notifica è però perfezionata solo se l'atto viene ritirato. Sotto questo profilo la corte di cassazione, con sentenza n. 25792/2016 e con ordinanza n. 2047/2016, per il solo caso del ritiro ha ritenuto applicabile in via analogica quanto stabilito dall'articolo 8 della legge 890/1982, che disciplina il caso della «compiuta giacenza» di una raccomandata atti giudiziari (busta verde): infatti, si afferma che la notifica si intende effettuata presso l'ufficio postale decorsi 10 giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza, in caso di ritiro oltre tale termine, ovvero dalla data del ritiro dell'atto, se anteriore. Non è applicabile quindi l'articolo 8 nella parte in cui considera avvenuta la notifica in caso di mancato ritiro.

Il contenuto dell'ordinanza
L'importante principio della mancata notifica in caso di mancato ritiro sembrerebbe, a una prima lettura, messo in discussione da una recentissima ordinanza di cassazione del 23 giugno 2017 n. 15834. Gli Ermellini, nel dare ragione all'Agenzia delle entrate e nel rimettere la questione ad altra sezione della Commissione regionale siciliana, hanno cassato la sentenza di appello che aveva annullato la cartella impugnata, per mancanza di notifica del precedente avviso di accertamento. Secondo i giudici di merito, «l'avviso di accertamento inviato per posta ma non ritirato dal contribuente, momentaneamente assente da casa (compiuta giacenza), era illegittimo perchè il postino non aveva provveduto successivamente a inviare un secondo avviso, a mezzo raccomandata, del deposito dell'atto presso l'Ufficio postale». A ben vedere, la Corte di cassazione ha giustamente affermato che non occorre la cosiddetta “Cad” (comunicazione avvenuto deposito) nel caso di raccomandata A/R ordinaria, perché con questo canale di notifica occorre seguire le regole del Dm 1° ottobre 2008 che all'articolo 25, stabilisce, in caso di irreperibilità temporanea, il solo adempimento, da parte del postino, del rilascio di un avviso di giacenza, presso l'ufficio postale, del plico da recapitare e non anche l'invio della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito, raccomandata prevista, invece, dall'articolo 8 della legge 890/1982. Questa affermazione può essere interpretata nel senso di considerare compiuta la notifica se il postino esegue gli adempimenti su riportati. In realtà, gli Ermellini si sono limitati ad annullare la sentenza per la motivazione in essa contenuta, ritenuta illegittima, ma non hanno modificato il proprio orientamento circa la validità della notifica della raccomandata A/R che avviene solo in caso di ritiro. La Cassazione, quindi, pur ribadendo la sufficienza dell'avviso di giacenza, annullando la sentenza di secondo grado, non ha con ciò affermato che la cosiddetta compiuta giacenza di una raccomandata ordinaria A/R equivale a notifica.

(*) Docente esclusivo Anutel

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©