Fisco e contabilità

Fondo crediti di dubbia esigibilità alla prova dell'assestamento

di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

Entro la fine del mese di luglio gli enti locali sono chiamati all'approvazione dell'assestamento generale di bilancio, previsto dall'articolo 175, comma 8, del Dlgs 267/2000, in occasione del quale sono altresì tenuti alla verifica della congruità dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità effettuato con il bilancio di previsione.

L'assestamento generale del bilancio
Con la variazione di assestamento generale al bilancio di previsione gli enti verificano tutte le voci di entrata e di spesa del bilancio, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare altresì il permanere degli equilibri di bilancio.
L'assestamento di bilancio, secondo il principio contabile applicato n. 1, rappresenta uno degli strumenti della programmazione degli enti locali. Si tratta pertanto di una variazione particolare, di carattere generale, strettamente connessa con il mantenimento degli equilibri di bilancio. Proprio per la sua peculiarità, si ritiene che tale variazione rientri nella competenza esclusiva del Consiglio comunale, il quale deve adottarla entro il 31 luglio. Anche se, a differenza di quanto accade invece per la deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio (articolo 193 Dlgs n. 267/2000), il mancato rispetto del termine non ha conseguenze negative sul Consiglio comunale.
Trattandosi di una variazione di bilancio di competenza consiliare, la stessa richiede il parere preventivo dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), p. 2, del Dlgs n. 267/2000.
Nel corso della variazione di assestamento, l'Ente deve anche riscontrare la congruità dell'accantonamento al fondo di riserva ed al fondo di cassa, quest'ultimo strumento di flessibilità gestionale che diventa spesso strategico nella seconda parte dell'esercizio, laddove si debba provvedere con urgenza al pagamento di spese pur in assenza di capienza del relativo stanziamento di cassa.
In sede di assestamento di bilancio (e di verifica degli equilibri) l'ente deve anche:
- provvedere alla verifica delle coperture delle spese di investimento, al fine di accertarne l'effettiva realizzazione, adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste (punto 5.3.10 del principio contabile applicato n. 2);
- dare atto inoltre di avere effettuato la verifica dell'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni (punto 5.3.11).
Va rammentato, inoltre, che l'assestamento di bilancio non è contestuale allo stato di attuazione dei programmi, come richiedeva in origine il principio contabile applicato n. 1, poiché la verifica dei programmi accompagna oggi la presentazione del Documento unico di programmazione (Dup) al Consiglio comunale, rappresentando peraltro il presupposto necessario per la corretta impostazione della programmazione strategica e soprattutto operativa contenuta nel Dup del successivo triennio, oltre che strumento di reportistica del controllo strategico previsto dall'articolo 147-ter del Dlgs n. 267/2000.
La variazione di assestamento comporta inoltre la necessità di valutare la compatibilità delle modifiche apportate al bilancio con l'obiettivo del conseguimento del pareggio di bilancio, di cui all'articolo 1, comma 463 e seguenti, della legge n. 232/2016, dovendosi peraltro allegare alla stessa il prospetto obbligatorio richiamato dal comma 468 della medesima legge.
Si ricorda, per completezza, che la variazione di assestamento di bilancio deve essere inviata, come tutte le variazioni di bilancio, al tesoriere comunale, utilizzando l'apposito prospetto allegato al Dlgs n. 118/2011, nonché deve essere pubblicata nell'apposita sezione del sito internet istituzionale dell'ente, così come il bilancio assestato (articolo 174, comma 4, Dlgs n. 267/2000). La variazione non va invece inviata alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (Bdap), come chiarito dall'articolo 9, comma1-bis, del Dl 113/2016.

La verifica del fondo crediti di dubbia esigibilità
In sede di assestamento di bilancio è altresì necessario provvedere alla verifica della congruità dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, come chiarisce il principio contabile applicato n. 2, all'esempio n. 5.
Tale verifica deve essere condotta allo stesso livello di analisi scelto in sede di bilancio di previsione (tipologia, categoria, capitolo) e comporta l'esame, per ciascuna voce di entrata, degli importi previsti assestati, dell'ammontare degli accertamenti registrati e imputati all'esercizio e degli incassi in conto competenza realizzati. Nel dettaglio, occorre considerare l'incidenza percentuale degli incassi realizzati in conto competenza rispetto agli accertamenti di competenza e quindi confrontare il complemento a 100 di tale percentuale con quella utilizzata per il calcolo del fondo in sede di bilancio di previsione. Se il complemento a 100 della prima percentuale è inferiore a quella usata in sede di bilancio, l'ente può ricalcolare la quota da accantonare al fondo applicando tale percentuale più favorevole. Ciò in quanto la capacità di riscossione dell'ente nell'esercizio si è rilevata migliore rispetto alla media storica. Nel ricalcolo dell'importo minimo del fondo si dovrà tenere ovviamente conto della riduzione della quota minima da accantonare prevista per l'anno 2017 (pari al 70% della quota calcolata in base alle regole del principio contabile).
Ad esempio, se per una voce di entrata la previsione inziale è pari a 100, la previsione assestata è 120, gli accertamenti sono pari a 80, la percentuale di accantonamento al fondo di bilancio è del 45% e quella degli incassi in c/competenza rapportati agli accertamenti è del 60% (complemento a 100 pari a 40), l'importo del fondo di bilancio (pari nell'esempio a 31,5 considerando la percentuale del 70% applicabile nel 2017) dovrà essere adeguato per un importo di 2,1 (fondo ricalcolato 33,6 – 31,5). Se invece la percentuale applicata in sede di bilancio è più favorevole, il ricalcolo del fondo sarà effettuato considerando quest'ultima. Tuttavia la percentuale prescelta dovrà essere applicata non più necessariamente alla previsione originaria del bilancio ma bensì all'importo maggiore tra la previsione assestata e l'ammontare degli accertamenti registrati. Riprendendo l'esempio, se la percentuale di accantonamento di bilancio fosse stata del 35% (fondo iniziale 24,5), il fondo andrebbe adeguato per 5 (120 x 35% x 70%= 29,5 – 24,5). Quindi, se gli accertamenti registrati o la previsione assestata risultassero superiori alla previsione originaria, l'ente dovrà adeguare l'accantonamento al fondo, salvo il caso in cui abbia registrato un consistente miglioramento della riscossione in c/competenza nell'esercizio.
Ad esempio se la percentuale degli incassi fosse del 70% (complemento 30%), il fondo, pur da ricalcolare su 120, si riduce a 25,2, inferiore di 6 rispetto a quello originario (31,5). Potrebbe anche verificarsi l'ipotesi che l'ente possa ridurre l'accantonamento al fondo laddove vi sia un miglioramento della percentuale di riscossione rispetto alla media, in presenza, ad esempio, di una previsione iniziale pari a quella assestata e superiore al livello degli accertamenti registrati. Riduzione che comunque è facoltativa, a differenza dell'incremento obbligatorio invece in base al principio contabile, tenuto conto che la legge fissa un importo minimo del fondo che ben può essere incrementato dall'ente.
La variazione al fondo viene apportata mediante apposita modifica del relativo stanziamento riportato nella missione 20, programma 1, della parte spesa del bilancio.
Ovviamente la verifica della congruità del fondo può (e deve) operarsi anche nelle variazioni successive all'assestamento, tenendo conto dell'andamento delle previsioni di entrata e degli accertamenti, sempre perseguendo la finalità dell'equilibrio di bilancio che, come rammenta l'art. 193 del Dlgs n. 267/2000, va mantenuto durante la gestione e in occasione delle variazioni.

(*) Vice Presidente Anutel - Docente esclusivo Anutel

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