Fisco e contabilità

La verifica degli equilibri parte dall’accertamento delle entrate

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Investimenti al centro della verifica degli equilibri di bilancio. Entro il 31 luglio, i consigli degli enti locali devono adottare la delibera sullo stato degli equilibri generali di cassa, competenza e residui. In caso di esito negativo, occorre adottare tutte le misure necessarie al ripristino del pareggio finanziario, oltre agli eventuali ripiani dei debiti fuori bilancio. Se dalla verifica emergono gravi squilibri nella gestione dei residui, è necessario anche adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. La verifica sullo stato di accertamento delle entrate costituisce il presupposto per attestare la sostenibilità finanziaria delle spese.

Gli obblighi «potenziati»
L'adozione del principio di competenza finanziaria potenziata impone una forte correlazione fra l'esigibilità delle fonti di finanziamento e quella dei relativi impieghi. La copertura finanziaria degli investimenti imputati all'esercizio in corso va assicurata attraverso l'accertamento di entrate in conto capitale o con l'utilizzo del margine corrente che risulta dal prospetto degli equilibri di bilancio. In caso di investimenti imputati negli esercizi finanziari successivi è però consentito anche l'utilizzo del margine corrente di competenza finanziaria consolidato o di quota del maggior gettito derivante da aliquote e tariffe deliberate o, ancora, da riduzioni permanenti della spesa corrente, realizzate nell'esercizio in corso e risultanti da un titolo giuridico perfezionato.

Il nodo delle coperture
In questa sede occorre accertare l'effettiva realizzazione delle coperture degli investimenti e la dinamica dei cronoprogrammi dei lavori, per predisporre le opportune variazioni di bilancio, anche in riferimento agli impegni di spesa reimputati e finanziati da Fpv. A fronte di entrate in conto capitale esigibili, gli investimenti da esse finanziati potranno essere “mantenuti” nel bilancio 2017 (tramite impegni o accantonamenti a Fpv) solo a precise condizioni. La costituzione del fondo per l'intero quadro economico progettuale è consentita solo in presenza di impegni assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità, anche se relativi solo ad alcune voci, escluse le spese di progettazione. Su questo la Commissione Arconet ha accolto la modifica proposta da Anci (per la quale occorrerà però attendere la variazione del principio), grazie alla quale sarà sufficiente impegnare le spese della progettazione definitiva per accantonare il fondo pluriennale vincolato di uscita.

Fondo pluriennale sotto esame
È inoltre possibile costituire l'Fpv in riferimento a spese relative a procedure di affidamento attivate, anche se non aggiudicate. Senza aggiudicazione definitiva entro l'anno successivo, le risorse confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato, per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale e l'Fpv va ridotto di pari importo. La programmazione della gestione in conto capitale deve inoltre essere coerente con il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. È indispensabile monitorare, tra le voci rilevanti, l'imputazione degli impegni di spesa e il corretto accantonamento a Fpv che, per gli anni 2017/2019, può essere conteggiato nel saldo di competenza se non finanziato da indebitamento. Dal 2020 il fondo entrerà a regime tra le voci rilevanti concorrendo definitivamente al rispetto del pareggio di bilancio, a condizione però che sia finanziato da entrate finali (quindi non dovrà essere generato da entrate da indebitamento o avanzi di amministrazione). Per le spese finanziate da debito (e da avanzo dal 2020) occorre conteggiare nei vincoli di finanza pubblica solo gli stati avanzamento lavori e le altre spese esigibili, con esclusione degli accantonamenti a Fpv.

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