Fisco e contabilità

Importi alti, istanza per bloccare l’esecutività

La comunicazione dell’agente della riscossione può essere contestata davanti all’autorità giudiziaria sia nei casi di rigetto, totale o parziale, della domanda di definizione che nell’ipotesi di errato conteggio delle somme da pagare. D’altro canto, in assenza di impugnazione proposta entro i termini di legge, la stessa si consolida e diventa incontestabile.
L’individuazione dei termini e dell'autorità giudiziaria competente dipende dalla natura delle somme oggetto di definizione agevolata. Se si tratta ditributi, il ricorso va presentato entro 60 giorni alla Ctp competente per territorio.
Se invece si è in presenza di contributi previdenziali e assistenziali, l’impugnazione deve essere promossa davanti al giudice del lavoro, entro 40 giorni. In presenza di comunicazione riferibile tanto a debiti tributari che a debiti di altra natura, occorrerà proporre ricorsi distinti davanti ai giudici competenti.

Soggetti con dilazioni in essere al 24 ottobre 2016
Il caso più diffuso di rigetto opinabile riguarda i soggetti con dilazioni in essereal 24 ottobre 2016. In tale eventualità, l’articolo 6, comma 8 del Dl 193/16 prevedeva che per accedere alla definizione occorreva pagare le rate in scadenza tra ottobre e dicembre 2016.
Secondo l'interpretazione di Equitalia era invece necessario saldare tutto il debito maturato alla fine dell’anno scorso. La tesi dell’Ader è tuttavia dubbia, poiché pretende di applicare una disposizione a regime (l’articolo 31 del Dpr 602/73) a una disciplina speciale. Peraltro, in caso di impugnazione del rigetto, il debitore non potrà eseguire i pagamenti dovuti, poiché la definizione agevolata prevede il versamento su liquidazione d’ufficio e non su autoliquidazione. Ne consegue che dovrà essere il giudice adito, in caso di accoglimento delle richieste del contribuente, a ordinare la rimessione in termini all’agente della riscossione.

La ripresa delle azioni esecutive
Il rigetto della definizione inoltre produce l’effetto immediato della ripresa delle azioni esecutive dell’agente della riscossione, tanto più grave se non si è in condizioni di chiedere una dilazione. Ciò potrebbe accedere ad esempio se esiste una vecchia rateazione già decaduta per ripristinare la quale occorrerebbe pagare un importo troppo elevato.
Si ritiene quindi che in sede giurisdizionale possa anche essere avanzata istanza di sospensione dell’esecutività del diniego dell'agente della riscossione, al fine di paralizzare temporaneamente gli atti di recupero. Se invece si ritiene che i conteggi siano errati, perché ad esempio alcune somme sono state erroneamente imputate a tributi e non a sanzioni , sarà opportuno tentare un’interlocuzione preventiva con Ader.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©