Fisco e contabilità

Dal turn over alle partecipate: le massime sulle pronunce della Corte dei conti degli ultimi mesi

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito una rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo delle Corte dei conti depositate nel corso degli ultimi mesi.

INCENTIVO AI TECNICI E VINCOLI SUL SALARIO ACCESSORIO
Gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del Dlgs 50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, comma 236, della legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016). Nei nuovi incentivi, infatti, non ricorrono gli elementi che consentano di qualificare la relativa spesa come finalizzata ad investimenti e che il fatto che tali emolumenti siano erogabili, con carattere di generalità, anche per gli appalti di servizi e forniture comporta che gli stessi si configurino, in maniera inequivocabile, come spese di funzionamento e, dunque, come spese correnti (e di personale). Nel caso di specie, non si ravvisano, poi, gli ulteriori presupposti delineati dalle Sezioni riunite (delibera n. 51/2011) per escludere tali incentivi dal limite del tetto di spesa per i trattamenti accessori del personale dipendente, in quanto essi non vanno a remunerare «prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati e individuabili» acquisibili anche attraverso il ricorso a personale esterno alla Pa.
SEZIONE DELLE AUTONOMIE - PARERE 6 APRILE 2017 N. 7/2017

TURN OVER ED ESTERNALIZZAZIONI
Qualora l'amministrazione esternalizzi un servizio, non può considerare cessato il personale interessato dall'esternalizzazione, in quanto, diversamente, si consentirebbe di utilizzare la spesa relativa alla cessazione del rapporto di lavoro del dipendente (o dei dipendenti), indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione stessa. Infatti, la ratio che consente il turn over è quella di garantire all'amministrazione la continuità nell'espletamento dei servizi e delle funzioni. Nel caso scrutinato la spesa non viene più sostenuta dall'Amministrazione perché non svolge più quel servizio che ha comportato come conseguenza la cessazione del rapporto di lavoro del personale (addetto al servizio) e manca perciò il presupposto per l'applicazione della disciplina che consentirebbe nuove assunzioni.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LOMBARDIA - PARERE 11 MAGGIO 2017 N. 143/2017

CESSAZIONI DELLEECCEDENZE DI PERSONALE E VINCOLI ASSUNZIONALI
L'applicazione della disciplina dei prepensionamenti per riassorbire la rilevata eccedenza di personale (ex articolo 33 del Dlgs 165/2001), al fine di salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica, deve consentire un effettivo risparmio, con una riduzione strutturale della spesa di personale debitamente certificati e i relativi prepensionamenti non possano essere conteggiati nell'immediato come risparmi utili. In tal senso, del resto, si è espressa anche la circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 28 aprile 2014, concernente «Piani di razionalizzazione degli assetti organizzativi e riduzione della spesa di personale. Dichiarazione di eccedenza e prepensionamento». Da un lato, infatti, viene affermato che «le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione organica di ciascuna amministrazione (articolo 2, comma 3, del decreto legge n. 101 del 2013). Dalla riduzione di quest'ultima deve scaturire una diminuzione strutturale della spesa di personale» e, dall'altro lato, che «le cessazioni disposte per prepensionamento, limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del Dl 201/2011, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over (articolo 14, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95)».
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLE MARCHE - PARERE 27 GENNAIO 2017 N. 8/2017

VINCOLI SULLE RISORSE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO
Ai fini della determinazione della riduzione da operare rispetto alle risorse destinate al trattamento accessorio in funzione delle cessazioni di personale si contrappongono due metodi: il primo, elaborato dalla Ragioneria generale dello Stato (che ragiona di semisomma e che, nella sostanza, ipotizza che i movimenti siano intervenuti a metà anno) ed il secondo elaborato dalla Sezione della Lombardia (che ritiene di valorizzare i “ratei” maturati in ciascun esercizio dai dipendenti cessati). Tra i due criteri indicati, questa Sezione ritiene legittimo per l'ente procedere a calcolare la riduzione del fondo prevista dall'articolo 1, comma 236, della legge 208/2015, in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, adottando il criterio elaborato dalla Sezione Lombarda in quanto appare, in base ad un principio di ragionevolezza, maggiormente aderente alla volontà normativa.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELL'UMBRIA - PARERE 20 GENNAIO 2017 N. 2/2017

RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI
Secondo la Sezione delle Autonomie, ai fini del rimborso delle spese di cui all'articolo 84, comma 3, del Dlgs 267/2000, l'uso del mezzo di trasporto personale è da ritenersi «necessitato» soltanto se finalizzato all'effettivo e obbligatorio svolgimento di funzioni proprie o delegate, e quando ne sia accertata la convenienza economica nei casi in cui il servizio di trasporto pubblico manchi del tutto o non sia idoneo a consentire l'agevole ed utile svolgimento della funzione. Ricorrendo tali presupposti, il rimborso della relativa spesa può essere regolamentato dall'ente anche facendo riferimento alle modalità previste dalla legge 133/2008. L'interpretazione fornita, nel circoscrivere i presupposti soggettivi di applicazione della disposizione di legge in esame ai soli casi di presenza necessaria in ufficio, esclude espressamente la possibilità di procedere al rimborso delle spese di viaggio per le presenze decise discrezionalmente del Sindaco, ove non sia ravvisabile l'esercizio necessario delle funzioni nel senso sopra precisato. La circostanza che il Sindaco abbia rinunciato volontariamente all'indennità di funzione, con cui devono intendersi remunerate anche le spese di viaggio per le presenze «non necessarie», non può legittimare il rimborso ai sensi dell'articolo 84, comma 3, del Tuel ove non ne ricorrano i presupposti indicati. La rinuncia volontaria a tale indennità comporta pertanto che rimangano a carico dell'amministratore tutte le spese non rimborsabili in base a specifiche disposizioni normative.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LOMBARDIA - PARERE 8 FEBBRAIO 2017 N. 18/2017

LIMITI ALLE RISORSE DESTINATE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO
In coerenza con le indicazioni della Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 26/2014), nella quantificazione del tetto di spesa da rispettare rispetto alle risorse destinate al trattamento accessorio rientrano anche le somme stanziate in bilancio e destinate a tale finalità, ancorché finanziate con risorse a carico del bilancio dell'ente (e non del fondo). Va inoltre evidenziato che il limite di spesa posto, per quegli enti che si “associano” mediante convenzione per l'utilizzo del personale, va calcolato sul complesso delle spese destinate al salario accessorio sostenuto dagli enti associati. Pertanto, nel caso considerato, l'ente “B”, per la definizione del proprio limite di spesa, potrà senz'altro portare in diminuzione l'importo rimborsatogli dall'ente “A”, ma per converso l'ente “A” non potrà neutralizzare tale somma ai fini del calcolo della propria misura del limite di spesa. Il confronto fra il fondo per indennità di retribuzione e risultato dell'anno 2015 e quello previsto per l'anno 2016 deve essere effettuato sulla spesa effettivamente sostenuta e non su quella annualizzata.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA TOSCANA - PARERE 15 FEBBRAIO 2017 N. 59/2017

LIMITI DI SPESA PER I RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE
Alla luce anche della deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 1/2017, risulta legittima l'assunzione disposta da un ente locale che, né nel 2009, né nel triennio 2007/2009, abbia fatto ricorso alle forme di lavoro flessibile previste dall'ordinamento, purché si provveda ad individuare comunque un parametro rispetto al quale dimensionare la spesa, calibrato, come indicato dalla Sezione delle Autonomie, sulla «spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente» e purché venga assicurato, comunque, il rispetto dell'articolo 36, comma 2, del Dlgs 165/2001, che disciplina le modalità ed i limiti del ricorso al lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli enti locali. All'interno di tale limite rientrano altresì (fatto salvo che intervenga un finanziamento esterno) i sussidi economici erogati dagli enti in relazione allo svolgimento di tirocini formativi, dal momento che tale conclusione trova fondamento nella lettera della norma che, facendo espresso riferimento ad «altri rapporti formativi», richiama un concetto ampio suscettibile di ricomprendere, al suo interno, qualunque forma di rapporto con intento formativo che comporti una spesa a carico del bilancio dell'ente e, quindi, anche il tirocinio formativo.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL VENETO - PARERE 2 MARZO 2017 N. 133/2017

DEFINIZIONE DI GRUPPO PUBBLICO LOCALE
La lettera dell'articolo 11-ter del Dlgsn. 118 del 2011, in particolare alla luce di quanto precisato dal pertinente paragrafo del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, sembra includere nel gruppo amministrazione pubblica, anche le fondazioni. L'articolo 11-ter, comma 2, del Dlgs n. 118 del 2011 appare, invece, abbastanza chiaro nel definire come «ente strumentale partecipato» l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al precedente comma 1 (che definiscono i presupposti per qualificare un ente come controllato). Pertanto, pur prendendo atto delle potenziali distorsioni applicative evidenziate nell'istanza di parere, la definizione legislativa non richiede, in questo caso, né la concorrente presenza della nomina di amministratori (e, tantomeno, della loro maggioranza), né la capacità, da parte dell'ente locale partecipante, di influenzare le scelte amministrativo-gestionali del soggetto partecipato.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LOMBARDIA - PARERE 15 MARZO 2017 N. 64/2017

SOCIETÀ PARTECIPATA IN LIQUIDAZIONE E SOCCORSO FINANZIARIO
Se deve considerarsi in generale circoscritta entro i descritti limiti e presupposti la possibilità per gli enti di impegnare risorse pubbliche per sanare gestioni societarie inefficienti ed antieconomiche, ancora più ristretti si rivelano i margini di ammissibilità per interventi di soccorso finanziario nei confronti di società poste in stato di liquidazione, le quali rimangono in vita senza la possibilità di intraprendere nuove operazioni rientranti nell'oggetto sociale ma al sol fine di risolvere i rapporti finanziari e patrimoniali pendenti, compresi quelli relativi alla ripartizione proporzionale tra i soci dell'eventuale patrimonio netto risultante all'esito della procedura. È stato, infatti, evidenziato che, ove un ente locale effettuasse, in attuazione di un piano finanziario di ripiano presentato dal liquidatore nel corso della procedura oppure in esito al bilancio finale di liquidazione, dei trasferimenti a favore della società partecipata diretti a colmare l'incapienza del patrimonio societario rispetto al complesso delle pretese creditorie, in sostanza porrebbe in essere un'operazione economica equivalente ad un accollo dei debiti della società, in relazione alla quale non sussiste alcun obbligo a suo carico.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LIGURIA - PARERE 8 MARZO 2017 N. 24/2017

NOZIONE DI FATTURATO NEL DLGS 175/2016
Alla luce del delineato quadro normativo, si ritiene che il termine “fatturato” utilizzato dal legislatore nell'articolo 20 del Dlgs 175/2016 debba essere inteso quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell'esercizio, integrati degli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche. Si tratta, in sostanza, della grandezza risultante dai dati considerati nei nn. 1 e 5 della lettera A) dell'articolo 2425 del codice civile che, in contrapposizione ai costi dell'attività tipica (costi di produzione, spese commerciali, amministrative e generali), consente di determinare il risultato della «gestione caratteristica» dell'impresa. La nozione, pertanto, non coincide pienamente con il «valore della produzione» di cui all'articolo 2425, lett. A), del codice civile, che come è noto include anche le variazioni intervenute nelle rimanenze di merci, prodotti, semilavorati e prodotti finiti, nonché le variazioni di lavori in corso su ordinazione e gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELL'EMILIA ROMAGNA - PARERE 28 MARZO 2017 N. 54/2017

RISORSE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO E MANCATO RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ
Un ente locale, anche se inadempiente all'obbligo del rispetto del patto di stabilità, può incrementare il Fondo per la contrattazione decentrata di ciascuna annualità, nella parte variabile, con le risorse già stanziate nel Fondo dell'anno precedente e non attribuite e in tal senso costituenti “economie”. Di conseguenza, le somme provenienti dagli esercizi precedenti non possono essere annoverate tra le “risorse aggiuntive” di cui all'articolo 40 del Dlgs 165/2001 in quanto si tratta di somme delle quali, in sede di costituzione del Fondo dell'anno precedente, l'organo di revisione interno ha certificato la compatibilità con gli obiettivi del patto di stabilità, con i vincoli di bilancio e con gli altri vincoli in materia di contenimento della spesa per il personale. Pertanto, le somme non utilizzate nei precedenti esercizi non rientrano nel divieto posto dall'articolo 40 e possono essere legittimamente utilizzate nell'esercizio successivo a quello nel quale non è stato rispettato il patto di stabilità.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA SARDEGNA - PARERE 27 GIUGNO 2017 N. 59/2017

APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO SULLE PARTECIPATE
La tassatività della previsione contenuta nell'articolo 11 del testo Unico delle partecipate in materia di composizione degli organi amministrativi impone che la stessa trovi applicazione immediata, tanto più che il comma 8 non si esprime nel senso che non possono essere “nominati” amministratori i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ciò che lascerebbe pensare a un divieto relativo a una futura nomina rispetto a quella in corso, bensì introduce il pronto divieto del duplice ruolo.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA VALLE D'AOSTA - PARERE 14 LUGLIO 2017 N. 7/2017

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