Fisco e contabilità

Tassa rifiuti anche sulle aree pertinenziali

di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

La Tarsu è dovuta anche sulle aree scoperte destinate a parcheggio di un centro commerciale. È questa l'innovativa posizione assunta dalla Corte di cassazione con la recente ordinanza n. 18500 del 26 luglio scorso.

La questione esaminata
La pronuncia ha esaminato il caso dell'applicazione della vecchia Tarsu sul parcheggio scoperto di un centro commerciale, ritenendo che lo stesso è soggetto al tributo sulla base del consolidato principio in base al quale la tassa è dovuta per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali e aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, a eccezione di quelle pertinenziali o accessorie ad abitazione. Le deroghe previste dalla norma dell'articolo 62, comma 2, del Dlgs n. 507/19993 non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti.
Spetta quindi al contribuente, per sottrarsi alla tassazione, dimostrare non solo la destinazione di una determinata area, ma anche che tale destinazione impedisce la produzione pur se solo potenziale di rifiuti.
Nel caso del parcheggio scoperto di un centro commerciale, poiché si tratta comunque di un'area frequentata da persone, secondo i Giudici della Cassazione, vi è la presunzione di produttività di rifiuti, salvo che non sia il contribuente a dimostrare, mediante la presentazione dell'apposita denuncia e con idonea documentazione, la sussistenza dei presupposti per l'esenzione.
Nel caso di specie il possessore del parcheggio non aveva fornito tale prova, ma aveva invocato l'esenzione per il solo fatto che si trattava di un'area pertinenziale, senza peraltro presentare la denuncia prevista dalla legge.

La tassazione delle aree scoperte
La conclusione a cui giunge la Suprema Corte è solo in parte condivisibile. Infatti, è senza dubbio corretto che l'articolo 62 del Dlgs n. 507/1993 stabilisce l'assoggettamento al tributo di tutti i locali e le aree detenuti o condotti, a prescindere dal loro utilizzo, in quanto potenzialmente produttivi di rifiuti. Così come è altrettanto vero che il comma 2 del sopra citato articolo impone al contribuente che invoca l'esclusione di determinate superfici dall'applicazione della tassa, denunciare le stesse e dimostrare l'oggettiva impossibilità di produzione di rifiuti nelle medesime.
Tuttavia, lo stesso articolo 62 espressamente esclude le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, diverse dalle aree a verde, da quelle la cui detenzione o occupazione comporta l'applicazione del tributo. A ulteriore supporto è poi intervenuto l'articolo 1, comma 3, del Dl n. 8/1999 il quale rese applicabile a regime, sin dal 1999, la disposizione contenuta nell'articolo 6 del Dl n. 328/1997, per effetto della quale restavano soggette al tributo le sole aree scoperte operative, con esclusione di quelle pertinenziali o accessorie a qualunque locale tassabile. Quindi, già in regime di Tarsu tutte le aree scoperte pertinenziali o accessorie di qualsiasi fabbricato (e non solo delle abitazioni) erano escluse dal tributo.
Si trattava quindi di un esclusione di carattere oggettivo, che sottraeva dall'imposizione suddette aree a prescindere dalla potenzialità di produzione di rifiuti nelle stesse.
Nella categoria delle aree pertinenziali rientrano tutte quelle superfici scoperte che, in base alle norme civilistiche, possono qualificarsi come pertinenza di un fabbricato, vale a dire quelle destinate in modo durevole a servizio o a ornamento del fabbricato stesso. Si pensi ai giardini delle abitazioni, ai parcheggi condominiali, alle corti, ai cortili, oppure, nel caso delle utenze non domestiche, alle aree a verde ornamentale ovvero alle superfici destinate a mero accessorio dei fabbricati, quali appunto i parcheggi utilizzati dai clienti o dai dipendenti.
Quest'ultimi, infatti, sono da inquadrare più correttamente come aree accessorie e non come aree operative, in quanto non avrebbero una propria autonomia funzionale in assenza del fabbricato, salvo che non siano essi stessi oggetto di una specifica attività economica (si pensi a un parcheggio a pagamento o alle “strisce blu” stradali – Cassazione 17434/2013).
La Corte di cassazione, nella sentenza commentata, tuttavia non disquisisce sulla natura pertinenziale o meno dell'area, ma ritiene la stessa assoggettata al tributo poiché il contribuente non ha dimostrato l'impossibilità di produrre rifiuti nella stessa.
Al fine di risolvere la questione, invece, ammessa la natura pertinenziale dell'area, non ha più alcun rilievo la prova dell'improduttività di rifiuti, rientrando l'area nella categoria di quelle escluse per legge dal presupposto del tributo.
Ed infatti in passato la stessa Corte di cassazione aveva correttamente ritenuto che le aree scoperte pertinenziali fossero escluse dalla tassa (Cassazione, sentenza n. 4754/2010).

Riflessi sulla Tari
Va evidenziato che la posizione assunta dalla Corte potrebbe avere dei riflessi anche sull'attuale Tari, dove tuttavia il comma 641 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 esclude dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative.
Anche se in modo ancora più chiaro rispetto al passato nella Tari la norma sottrae dall'imposizione del aree pertinenziali, la nuova posizione della Cassazione, seppure al momento isolata, potrebbe spingere qualche ente ad avviare un'attività di accertamento sui parcheggi esterni di negozi e imprese, generando contenziosi dall'esito tutt'altro che scontato.

(*) Vice presidente Anutel - Docente esclusivo Anutel

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