Fisco e contabilità

Bilancio consolidato, il criterio-guida è la continuità dei valori

di Marco Rossi

La prossima scadenza del 30 settembre per l'approvazione del bilancio consolidato negli enti di maggiore dimensione demografica pone l'esigenza di sottolineare come, la prima redazione del documento, costituisce il momento di formazione di alcuni valori e grandezze che dovranno essere mantenuti anche nei documenti predisposti nei successivi esercizi.

Le successive stesure
Di conseguenza, la successiva redazione del documento deve partire da una sorta di «riapertura» dei conti del bilancio consolidato, finalizzata a garantire l'allineamento tra il precedente documento e le risultanze rivenienti dai bilanci del successivo esercizio che partecipano al consolidamento, per rispettare una fondamentale logica di «continuità» dei valori nel tempo. Nell'ambito del percorso di formazione del bilancio consolidato soprattutto due aspetti assumono particolare rilievo e impongono una particolare attenzione ai fini del rispetto dell'indicato principio.

Annullamento
Da una parte, l'annullamento del valore della partecipazione in contropartita del patrimonio netto con le eventuali differenze di consolidamento, appostate nell'attivo o nel passivo (come riserva di consolidamento). Gli effetti di tale annullamento, infatti, dovranno essere gestiti anche nei prossimi esercizi, in cui ovviamente non si dovrà “ripartire da zero” mediante l'elisione ex novo ma mantenere la differenza da consolidamento inizialmente determinata. Con l'effetto conseguente che le riserve che si formeranno successivamente, in capo alle società che partecipano all'operazione di consolidamento (per effetto degli utili progressivamente prodotti), dovranno essere aggregate «voce per voce» senza essere oggetto di annullamento/elisione.

Allineamento
Dall'altra parte, rilevano le operazioni di allineamento in vista della sterilizzazione delle operazioni infragruppo, che dovranno essere ripristinate, nei conseguenti effetti, in fase di riapertura successiva operando delle rettifiche, a seconda dei casi, del risultato economico portato a nuovo ovvero delle riserve iscritte nel patrimonio netto. È il caso, ad esempio, delle rettifiche (destinate a incidere sul risultato economico) di allineamento conseguenti all'imputazione della stessa partita in esercizi diversi nell'ambito dei bilanci dei soggetti che partecipano al consolidamento. È evidente che se l'allineamento avviene (nel bilancio di una società e in un esercizio) riducendo l'ammontare dei ricavi in contropartita dei crediti, nel successivo esercizio occorre, in un'ipotetica riapertura, ripristinare il corretto valore patrimoniale (dei crediti) di partenza, sul quale inserire la conseguente rettifica, destinata a reintrodurre quei ricavi che erano stati annullati nel precedente esercizio. Altrimenti, si realizzerebbero degli effetti permanenti a partire dalle rettifiche operate a seguito degli allineamenti, che potrebbero alterare la significatività nel tempo dei risultati rappresentati e comportare l'imputazione per più volte della medesima posta di costo o ricavo, con un effetto certamente non condivisibile.

Obiettivi e step da rispettare
La descritta logica, ovviamente, deve essere osservata in tutti i numerosi i passaggi che conducono alla redazione del bilancio consolidato, da gestire in modo sostanzialmente extra-contabile, e che consentono il rispetto delle logiche che devono caratterizzare la rappresentazione ricercata degli esiti gestionali. In sequenza, riprendendo anche le indicazioni del Principio contabile Arconet n° 4/4, è utile - infine -ricordare che i passaggi da rispettare sono i seguenti:
1. svolgere una serie di attività preliminari finalizzate a rendere uniformi i bilanci di partenza, con un'operazione certamente non semplice in considerazione dei criteri di formazione degli stessi che fanno riferimento anche a normative diverse;
2. procedere all'eliminazione delle partite infragruppo previa loro individuazione e, soprattutto, previo allineamento dei loro valori contabili al fine di assicurare un'adeguata corrispondenza delle partite;
3. effettuare l'elisione del valore della partecipazione iscritta nel bilancio dell'ente locale in contropartita della corrispondente quota del patrimonio netto, con l'eventuale emersione delle differenze di consolidamento da appostare congruamente (ad esempio, mediante la costituzione della riserva di consolidamento);
4. aggregare voce per voce le diverse poste rettificate dei diversi conti economici e stati patrimoniali (tenendo conto dei documenti dell'ente locale), applicando correttamente il metodo di consolidamento prescelto in funzione dell'entità percentuale della partecipazione (metodo proporzionale o integrale).
Il bilancio consolidato, come noto, è infatti destinato a rappresentare e riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici che, in tale contesto, vedono superata la loro distinzione formale.

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