Fisco e contabilità

Appalti di tesoreria, le nuove regole e il fenomeno delle gare deserte

di Caludia Merlo (*) - Rubrica a cura di Anutel

La Tesoreria dello Stato, affidata alla Banca d'Italia, provvede agli incassi e ai pagamenti relativi alla gestione del Bilancio dello Stato e, con l'introduzione della tesoreria unica, svolge anche le funzioni di banchiere degli enti locali tenuti a depositare le loro disponibilità sui relativi conti privando il sistema bancario privato, cui vengono affidati i servizi di tesoreria comunale, della relativa liquidità a vantaggio delle casse statali. Questo è il motivo principale per cui le banche, che tradizionalmente offrivano gratuitamente agli enti locali la gestione del servizio tesoreria, oggi disertano le gare che non prevedono un adeguato compenso per il servizio prestato.
Ne è testimonianza il fatto che il prodotto, presente all'interno del mercato elettronico sul portale www.acquistinretepa.it, viene offerto da pochissime banche e le gare, frequentemente, vengono dichiarate deserte.

Concessione o appalto di servizi
Il mutato contesto economico, a causa del quale si sono modificate le modalità di remunerazione del servizio le quali prevedono – ora - un corrispettivo a carico dell'amministrazione aggiudicatrice, determina la qualificazione, sempre più frequente, della gestione della tesoreria comunale, come appalto di servizi in luogo della storica qualificazione come concessione di servizi ove la remunerazione non veniva garantita dal corrispettivo a carico dell'ente sussistendo quindi un rischio operativo a carico del Tesoriere.

La procedura di scelta del contraente
Il Dlgs 50/2016 – Codice dei contratti – si applica sia agli appalti di servizi sia alle concessioni prevedendo che, ove il valore (che è determinato in maniera differente tra appalto e concessione) sia inferiore alla soglia comunitaria, si debba in ogni caso procedere attraverso l'articolo 36 che prevede una procedura negoziata semplificata, salva la possibilità di ricorrere a una procedura “ordinaria”. Tale procedura deve svolgersi – autonomamente - attraverso uno strumento telematico di negoziazione ai sensi dell'articolo 37 del Codice. Dello stesso tenore il Dl 90/2014 che richiamando gli obblighi della legge 23 dicembre 1999 n. 488, articolo 1, comma 450 (per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione), prevede che i comuni possano procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro salvo che l'acquisto sia presente all'interno del Me.Pa. (mercato elettronico). I servizi di Tesoreria e cassa trovano allocazione all'interno del citato Mercato Elettronico (MePa) e quindi le procedure, di importo inferiore alla soglia comunitaria, vanno ivi effettuate sebbene la maggior parte delle banche non abbia aderito all'iniziativa con la conseguenza che le procedure in MePa anche se prevedono un adeguato corrispettivo vengono frequentemente dichiarate deserte.
A complicare ulteriormente il procedimento di ricerca dell'istituto tesoriere è il codice degli appalti che, nel testo vigente, prevede che - qualora il criterio di scelta del contraente sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (criterio utilizzato negli appalti di tesoreria) - il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica sia da contenere nel 30% del totale. Questo determina, senza dubbio, una crescente onerosità del servizio di tesoreria a carico degli enti i quali dovranno ricercare elementi qualitativi nuovi in grado di valorizzare le offerte migliori, tali elementi potrebbero essere legati all'informatizzazione, ai servizi di incasso quali “pago-pa”.

(*) Docente ANUTEL

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