Fisco e contabilità

Fondo pluriennale, tempi più lunghi per i ribassi d’asta ma solo negli enti in regola con il pareggio - Destinazione immediata negli altri

di Daniela Ghiandoni ed Elena Masini

Gli enti locali avranno più tempo per ridestinare le economie da ribasso d'asta sui quadri economici delle opere pubbliche, continuando a finanziare queste risorse tramite il fondo pluriennale vincolato (Fpv). Dopo la norma “sanatoria” contenuta nella legge di bilancio 2017 (comma 467 della legge 232/2016) finalizzata a salvare i fondi pluriennali vincolati di spesa dell'esercizio 2015, il legislatore è interveuto con una disposizione a regime che incide direttamente sulle regole contabili armonizzate. L'articolo 6-ter del Dl 91/2017 modifica il punto 5.4 del principio contabile applicato (allegato 4/2 al Dlgs 118/2011) concedendo agli enti due anni in più per decidere come impiegare le economie da ribasso d'asta, senza il rischio che confluiscano in avanzo.

Il Fondo
Il Fondo pluriennale vincolato può essere costituito solo in presenza di entrate accertate ed esigibili nell'esercizio che finanziano obbligazioni giuridicamente perfezionate esigibili negli esercizi successivi, salvo due deroghe previste specificatamente per le opere pubbliche, dal punto 5.4 del principio contabile n. 4/2:
• presenza di almeno un impegno assunto a fronte di un'obbligazione perfezionata a valere su un quadro economico progettuale (non necessariamente quello esecutivo), escluse le spese di progettazione;
• procedure di affidamento attivate per le voci di spesa contenute nel quadro tecnico-economico. Ma cosa succede ai ribassi d'asta accertati con l'aggiudicazione dei lavori?

Le vecchie regole
Prima della modifica, i principi contabili prevedevano che i ribassi d'asta accertati con l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori confluissero nelle quote vincolate del risultato di amministrazione, a meno che, nel frattempo, non fosse intervenuta la formale rideterminazione del quadro economico di spesa da parte dell'organo competente. In assenza di un termine temporale esplicitamente fissato dai principi per procedere a questa rideterminazione, si era assunto come termine ultimo quello del 31 dicembre dell'esercizio in cui era avvenuta l'aggiudicazione, in considerazione della necessità di definire con il rendiconto l'allocazione delle relative risorse nel Fondo pluriennale vincolato o nell'avanzo. Questo termine temporale, molto stretto, rischiava di far confluire con facilità le risorse liberate con i ribassi nell'avanzo di amministrazione, o perché l'aggiudicazione interveniva a ridosso della fine dell'anno o semplicemente perché le amministrazioni omettevano di assestare il quadro tecnico-economico, lasciando esplicitamente evidenziati i ribassi. Il tutto, ovviamente, con conseguenze negative ai fini del pareggio, in quanto l'avanzo non è un aggregato rilevante del saldo di finanza pubblica, mentre lo sono le spese per investimenti da questo finanziate.

Che cosa cambia
L'articolo 6-ter del Dl 91/2017, modificando il principio contabile, ha allungato i tempi entro cui sarà possibile rideterminare il quadro economico di spesa dell'opera, grazie all'utilizzo di eventuali ribassi d'asta. D'ora in poi il loro utilizzo, all'interno del quadro tecnico-economico, dovrà avvenire non più entro l'anno, ma entro il secondo esercizio successivo a quello dell'aggiudicazione: due anni di tempo preziosi per completare l'opera e consentire alle amministrazioni di assumere le più ampie determinazioni in merito. Se, ad esempio, i lavori per la realizzazione di un nuovo edificio scolastico vengono aggiudicati nel 2017, con un ribasso di 500mila euro, queste somme rimarranno all'interno del quadro tecnico-economico in attesa di destinazione fino a tutto il 2019. Durante questo periodo le risorse di spesa potranno essere imputate agli anni successivi con finanziamento a carico del fondo pluriennale vincolato, garantendo in questo modo la neutralità sui vincoli di finanza pubblica. A condizione, ovviamente, che entro quel termine l'ente approvi formalmente la destinazione dei ribassi d'asta a favore dell'incremento delle voci di spesa contenute nel quadro tecnico-economico.
In sostanza si tratta di eliminare, tra le somme a disposizione della stazione appaltante, la voce economie da ribasso di gara, facendola confluire in una delle altre voci, nei limiti previsti dalla normativa, senza dare per scontato l'utilizzo di questa disponibilità. La prassi di utilizzare i ribassi d'asta (sempre più consistenti negli ultimi anni, con importi anche superiori al 30%) per finanziare varianti progettuali o opere complementari è stata analizzata dall'Anac come possibile fenomeno distorsivo della concorrenza.

Vantaggi, ma non per tutti.
I vantaggi tuttavia saranno limitati ai soli enti in regola ogni anno con il pareggio di bilancio. Nulla viene concesso, invece, agli enti che non rispettano il saldo di finanza pubblica, dato che la vecchia norma è soppressa. La conseguenza è che, in questi casi, i ribassi d'asta dovrebbero confluire immediatamente nell'avanzo di amministrazione, senza alcuna possibilità di utilizzo delle somme tramite il Fondo pluriennale vincolato e con obbligo di attendere l'approvazione del rendiconto per il loro reimpiego tramite l'applicazione dell'avanzo. La modifica rappresenta un’indubbia facilitazione procedurale volta a favorire la realizzazione delle opere pubbliche, ostacolata dalle nuove regole contabili e dall'entrata in vigore del Dlgs 50/2016. In questa direzione ulteriori proposte di modifica sono attese dal tavolo tecnico istituito in seno alla commissione Arconet, che avrà il compito di proporre una rivisitazione delle regole contabili e di programmazione alla luce del nuovo Codice dei contratti.

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