Fisco e contabilità

Riscossione spontanea, la riforma cambia i contratti in corso

Al via dal 1° ottobre le nuove modalità di riscossione delle entrate degli enti locali. Dopo la proroga disposta con il Dl 244/2016, entrano infatti in vigore le disposizioni dell’articolo 2-bis del Dl 193/2016 in materia di versamento spontaneo delle entrate locali.

Versamenti spontanei
Innanzitutto la novità si applica ai soli pagamenti spontanei (cioè registrati alla scadenza naturale prevista dalla normativa o in regime di ravvedimento operoso) mentre non riguarda i versamenti coattivi, cioè conseguenti a eventuali azioni di recupero del credito.
In deroga all’articolo 52 del Dlgs 446/97, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei Comuni e degli altri enti locali dovrà essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell’ente impositore o sul conto corrente postale ad esso intestato, oppure mediante il sistema dei versamenti unitari previsto dall’articolo 17 del Dlgs 241/97. È il caso, ad esempio, della Tari che, se riscossa tramite il modello F24, non subisce modifiche per il futuro. Sono inoltre ammessi gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori. Trovano inoltre legittimazione le modalità di riscossione dell’imposta municipale propria (Imu) e del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) che continuano a essere versate, sempre in deroga all’articolo 52, esclusivamente tramite F24 o bollettino postale unico omologo al modello F24, valido indistintamente per tutti i comuni del territorio nazionale.
Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento spontaneo dovrà essere effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell’ente impositore o sul conto corrente postale ad esso intestato oppure attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli stessi enti impositori.

Forme alternative di pagamento
Il concessionario della riscossione, che risulti regolarmente iscritto nell’albo disciplinato dall’articolo 53 del Dlgs 446/97, può poi attivare forme alternative di versamento, tali da garantire agli enti locali l’acquisizione diretta degli importi riscossi non oltre il giorno del pagamento, al netto delle spese anticipate e dell’aggio dovuto al medesimo gestore. In questo caso però il concessionario è tenuto ad avvalersi di reti di acquisizione del gettito che fanno ricorso a forme di cauzione collettiva e solidale già riconosciute dall’Amministrazione finanziaria (riscossioni in tabaccheria).
Queste disposizioni non si applicano ai versamenti effettuati all’Agenzia delle entrate-Riscossione, nei confronti della quale le amministrazioni possono avere deliberato l’affidamento delle attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali a decorrere dal 1° luglio 2017.
Attraverso la riforma, il legislatore ha voluto assicurare l’accredito delle somme a favore dell’ente impositore, minimizzando i rischi connessi al maneggio di denaro da parte di soggetti terzi ed evitando il “filtro” delle casse del concessionario.

L’impatto organizzativo
A pochi giorni dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni, l’impatto organizzativo può essere elevato per le entrate riscosse tramite accredito nel conto corrente postale intestato al concessionario. La cogenza normativa lascerebbe infatti intendere (come anticipato nella Nota di approfondimento Ifel del 22 dicembre 2016) l’applicazione delle nuove forme di riscossione anche ai contratti in corso, stipulati in vigenza della precedente disciplina. Trattandosi di modifica normativa, i contratti non dovrebbero necessitare dunque di rinegoziazione.
Ifel ritiene inoltre che la norma, rilevando solo con riferimento alle entrate, di qualsiasi natura, che sono destinate ad essere riversate all’ente locale, non operi nei casi in cui le entrate, pur nella potestà dell’ente, siano destinate a essere trattenute, per contratto, dal soggetto affidatario o laddove la relativa gestione e riscossione sia affidata a società in house.

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