Fisco e contabilità

Necessario regolamentare la procedura per la nomina dei revisori negli enti locali

di Antonino Borghi (*) - Rubrica a cura di Ancrel

L'attuale procedura che prevede un'estrazione a sorte e successiva delibera consiliare di nomina degli estratti, se non disciplinata dall'ente, può portare a non accettazione della carica o a dimissioni volontarie dovute all'esiguità del compenso attribuito, alle ulteriori funzioni assegnate, o anche a cause di ineleggibilità e incompatibilità o superamento del limite degli incarichi.
L'articolo 239 del Tuel prevede pareri obbligatori su proposte di deliberazione e la relazione alla proposta di rendiconto da parte dell'organo di revisione. Atti indispensabili per consentire al Consiglio di decidere.
È nel regolamento di contabilità che occorre stabilire una procedura tesa a consentire la continuità dell'organo di revisione, per evitare che a seguito della mancata accettazione della carica o di immediate dimissioni del nominato, l'ente resti immobilizzato nelle decisioni.
A seguito della comunicazione prefettizia l'ente locale deve comunicare ai soggetti estratti la loro designazione.

Il compenso
In tale comunicazione è opportuno che nel rispetto del principio di trasparenza e d'imparzialità (articoli 1 e 12 della legge n. 241/1990), sia reso noto ai soggetti designati il compenso base e le modalità di determinazione dei rimborsi spettanti al componente e al presidente dell'organo di revisione o al revisore unico, in caso di organo monocratico. La comunicazione del compenso è necessaria poiché costituisce per il revisore designato un elemento di valutazione per l'accettazione dell'incarico.
Sulla determinazione del compenso è necessario tenere conto del documento di orientamento approvato dall'Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali il 13 luglio 2017. In tale documento l'Osservatorio costituito presso il ministero dell'Interno, rappresenta che la commisurazione del compenso «spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali al sistema delle fasce demografiche come attuato dal Dm 20 maggio 2005, vuole individuare non solo il limite massimo del compenso, ma anche il limite minimo che può ritenersi coincidente con il limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore». Per i Comuni con meno di 500 abitanti e per Province e Città metropolitane sino a 400mila abitanti, l'Osservatorio considera che risponda ai medesimi criteri la fissazione del limite minimo nella misura non inferiore all'80% del compenso base annuo lordo come individuato nel Dm 20 maggio 2005. Con tale comunicazione l'ente deve anche richiedere al soggetto designato di fornire tempestiva risposta in ordine all'accettazione o meno della carica, assegnando un termine.

L'attestazione
In caso di accettazione il soggetto designato deve rendere apposita attestazione nelle forme di legge con la quale esso, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Dpr n. 445/2000, e sotto la propria responsabilità, dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del Dpr n. 445/2000 di:
1. essere iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili (in alternativa al punto n. 2);
2. essere revisore legale ai sensi del Dlgs n. 39/2010 (in alternativa al punto n. 1);
3. non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dall'articolo 236 del Tuel;
4. non trovarsi in situazioni di incompatibilità rispetto al limite del numero di incarichi previsto dall'articolo 238 del Tuel;
5. non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 2399 comma 1 codice civile;
6. non aver riportato condanne penali che impediscono l'esercizio delle funzioni pubbliche;
7. non superare il limite degli incarichi di cui all'articoli 238 del Tuel;
8. accettare il compenso che sarà deliberato dal consiglio dell'ente locale, tenendo conto del compenso base comunicato dall'ente e le modalità di determinazione dei rimborsi, riservandosi di richiedere, appena normativamente possibile, l'aumento e/o l'adeguamento dello stesso;
9. autorizzare il trattamento dei dati personali ex Dlgs n. 196/2003
provvedendo ad allegarvi la fotocopia della propria carta d'identità.
Prima dell'accettazione è necessario che il revisore prenda visione di quanto disciplinato nello statuto e nel regolamento di contabilità in riferimento all'organo di revisione. In particolar modo deve accertarsi di eventuali funzioni aggiuntive rispetto a quelle indicate nell'articolo 239 del Tuel.
Se entro il termine assegnato nella comunicazione nessuno degli estratti accetta la carica l'ente deve provvedere a richiedere con urgenza una nuova estrazione. Si ritiene che la richiesta di nuova estrazione debba essere effettuata non oltre il terzo giorno successivo come è disposto nel caso di cessazione anticipata.
Se non si segue una preventiva richiesta di accettazione come sopra indicato, il revisore nominato potrebbe dare le dimissioni come previsto dall'articolo 235, comma 3, lettera b) del Tuel, con un preavviso di almeno 45 giorni. Tali dimissioni non sono soggette ad accettazione da parte dell'ente.
Una disciplina regolamentare appare urgente in relazione ai tanti rinnovi che si prospettano nei prossimi mesi.

(*) Presidente Ancrel

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©