Fisco e contabilità

Legittima la Tosap sui cassonetti dei rifiuti

La società che ha in appalto dal comune la raccolta dei rifiuti paga la Tosap sui cassonetti posizionati nelle strade. Lo ha stabilito la Cassazione (sezione Tributaria, sentenza n. 22490/17 depositata ieri) accogliendo il ricorso della società Imposte comunali e affini, incaricata di recuperare la Tosap di quattro comuni del Pavese nei confronti della società appaltatrice della raccolta.

Nei gradi di merito le commissioni tributarie, accogliendo il ricorso contro gli avvisi di accertamento, avevano rilevato l’assenza del presupposto impositivo, annullando gli atti. Sbagliando, però, a giudizio della Corte: secondo i giudici di legittimità le disposizioni di legge (articoli 38 e 39 del dlgs 507/93) coprono qualunque tipo di occupazione delle strade e degli altri beni demaniali, per paradosso anche quello «di fatto e abusivo». Peraltro, sottolinea l’estensore, l’attività non è svolta direttamente dal Comune «ma è conseguente all’esecuzione di un appalto».

Quanto alla prospettata esenzione soggettiva (articolo 49 dlgs 507), oltre alla considerazione - ostativa - dell’appalto in essere, neppure è applicabile la ipotizzata «finalità sanitaria», perché «trattasi invece di esecuzione del servizio di raccolta rifiuti per conto del Comune, nelle forme dell’appalto, in cui la strada non costituisce l’oggetto dell’intervento appaltato, ma viene occupata ai fini dell’appalto (...) non assumendo rilievo che la collocazione dei contenitori di raccolta dei rifiuti sia stata imposta alla concessionaria all’Amministrazione»

La sentenza della Corte di cassazione n. 22490/2017

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