Fisco e contabilità

Bilancio consolidato, dividendi e cessioni di cespiti cambiano risultato e patrimonio netto

di Paolo Braccini ed Elena Masini

Il percorso di consolidamento non si esaurisce nella mera aggregazione dei bilanci dei singoli soggetti appartenenti al gruppo, ma impone di eliminare le operazioni infragruppo che i vari componenti hanno concluso tra di loro e con la capogruppo, evidenziando solamente i valori economici e patrimoniali riferiti alle economie terze. Attraverso le scritture di consolidamento vengono stornati, ad esempio, costi e ricavi relativi alle compravendite interne al gruppo (sia inerenti beni e servizi che inerenti cespiti ammortizzabili), crediti e debiti reciproci risultanti nello stato patrimoniale, il pagamento di dividendi, eccetera. Alcune di queste rettifiche – chiamate «elisioni» - sono neutre (ovvero non modificano il risultato dell'esercizio consolidato, quando ad esempio si azzera un ricavo di 100 ed un costo di pari importo), mentre altre – chiamate «eliminazioni» – non lo sono, in quanto modificano il risultato economico dell'esercizio o il patrimonio netto.
È il caso, ad esempio, della cessione di cespiti ammortizzabili o del pagamento di dividendi. L'ultima operazione di rettifica da registrare - dalla quale può scaturire una differenza di consolidamento - riguarda l'eliminazione del valore della partecipazione iscritto nell'attivo patrimoniale della capogruppo, a fronte della eliminazione del corrispondente valore di patrimonio netto.

I calcoli
La differenza di consolidamento si determina mettendo a confronto il valore della partecipazione iscritto nell'attivo patrimoniale della capogruppo con il valore del patrimonio netto dell'ente o società consolidata post-consolidamento. Se, ad esempio, nel bilancio della partecipata è stata effettuata una scrittura di pre-consolidamento necessaria a rivalutare i crediti svalutati in esercizi precedenti per allinearli con i debiti dell'ente, imputando il valore a incremento delle riserve della partecipata, appare evidente come il patrimonio della stessa subisca un aumento di valore che deve essere considerato per calcolare la differenza di consolidamento.
Nel caso in cui la partecipazione sia stata valutata – secondo le indicazioni dei principi contabili - in base al criterio del patrimonio netto al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, il valore da assumere per determinare la differenza di consolidamento non è dato dal patrimonio netto totale, comprensivo del risultato economico, ma solamente dal fondo di dotazione e dalle riserve (in quanto il risultato economico deriva dal conto economico consolidato e non può essere modificato). Se non sono state effettuare rettifiche i due importi coincidono e non danno luogo ad alcuna differenza. Nel caso in cui, invece, la partecipazione sia stata valutata al costo o, comunque, a un valore diverso dall'ultimo patrimonio netto approvato, sarà questo valore a dover essere confrontato con il fondo di dotazione e le riserve al fine di determinare la differenza di consolidamento.

La differenza negativa
La differenza negativa si registra quando il valore della partecipazione è inferiore al corrispondente valore del patrimonio netto. L'ente locale capogruppo dovrà valutare i motivi di tale differenza: se essa è riconducibile a una sottostima del valore della partecipazione, essa andrà imputata a riserva di consolidamento, nell'ambito delle riserve di capitale. Se invece tale maggior valore assume carattere transitorio e l'ente si aspetta in futuro delle perdite, allora la differenza andrà rilevata in uno specifico «Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri», iscritto nella voce del passivo «Fondi per rischi ed oneri». In base all'Oic 17, negli esercizi successivi il fondo deve essere stornato in base a un piano predeterminato, la cui contropartita è data dalla voce economica positiva «Altri ricavi e proventi». L'utilizzo del Fondo, negli esercizi successivi, prescinde dall'effettivo manifestarsi dei risultati economici sfavorevoli attesi.

La differenza positiva
La differenza positiva si registra quando il valore della partecipazione è superiore al corrispondente valore del patrimonio netto. Ciò può essere causato, ad esempio, all'avviamento dell'azienda ed in tal caso la differenza andrà rilevata tra le immobilizzazioni immateriali, sotto la voce «avviamento» e conseguentemente ammortizzata. Può, al contrario, essere determinata da un cosiddetto «cattivo affare» e in tal caso tale differenza andrà imputata, in base all'OIC 17, a conto economico nel conto «Oneri diversi di gestione».

Se l'ente non ha rilevato la partecipazione nell'attivo
Può accadere che l'ente capogruppo non abbia rilevato, nelle immobilizzazioni finanziarie, il valore della partecipazione, perché riferita, ad esempio, a enti strumentali per i quali non è stato sostenuto in passato alcun costo di acquisizione. In tal caso nell'attivo non si dovrà stornare alcun valore mentre nel passivo il valore del patrimonio netto imputato alle voci del fondo di dotazione e riserve da risultati economici di esercizi precedenti dovrà essere riclassificato a favore delle riserve da consolidamento.

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