Fisco e contabilità

Incognita Airbnb sull’imposta di soggiorno

Dal 2018 è pienamente operativa l’imposta di soggiorno. L’articolo 4, comma 7 del Dl 50/2017 ha disposto da quest’anno la possibilità di istituire o rimodulare l’imposta o il contributo di soggiorno, a favore delle Unioni di Comuni e dei Comuni capoluogo di provincia o inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte.

I dubbi applicativi
In vista della presentazione della nota di aggiornamento al Dup e della definitiva approvazione dei documenti di bilancio, molti sono però i dubbi applicativi, sia in riferimento agli aspetti gestionali (accertamento, riscossione, sanzioni amministrative e rimborsi) sia alla configurazione giuridica del gestore, cui competono attività strumentali all’esazione del tributo. Con l’articolo 4 del Dl 50/17 anche le locazioni brevi, non superiori a 30 giorni, vengono assoggettate al tributo. Sono inclusi i contratti che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali che mettono in contatto domanda e offerta.

I soggetti passivi e i gestori
Dal momento che la normativa primaria (articolo 4 del Dlgs 23/2011) ha individuato i soggetti passivi del rapporto tributario in coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, il gestore sembrerebbe ricoprire il ruolo dell’agente contabile, come definito dall’articolo 93, comma 2 del Tuel, secondo il quale il maneggio di pubblico denaro determina l’obbligo di resa del conto della gestione e la soggezione alla giurisdizione della Corte dei Conti.
A mettere in discussione questa interpretazione è però l’articolo 4 del Dl 50/2017, che riconduce le locazioni brevi tra le fattispecie da assoggettare a imposta di soggiorno e individua nel soggetto che incassa il canone o il corrispettivo il responsabile del pagamento (comma 5-ter). Come chiarito con la nota Ifel del 10 luglio questa formulazione, non operando alcun richiamo espresso al regime fiscale delle locazioni brevi, sembrerebbe applicabile a tutte le fattispecie assoggettate al tributo. Secondo questa lettura, i gestori delle strutture ricettive sarebbero dunque obbligati solidali, tenuti ex lege al pagamento dell’imposta ma estranei ai relativi presupposti impositivi, con diritto di rivalsa in base all’articolo 64 del Dpr 600/73.
Si ribalterebbe dunque un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato secondo il quale i gestori delle strutture ricettive sarebbero estranei al rapporto tributario, anche se con rapporto ad esso funzionale e necessitato. Già nel 2013, la sezione di controllo della Corte dei conti veneta (delibera 19) aveva affermato la riconducibilità di questi soggetti fra gli agenti contabili di fatto, seguita, negli anni successivi, da varie sezioni regionali della Corte dei conti che avevano confermato la sussistenza dell’obbligo di presentazione del conto giudiziale da parte dei gestori delle strutture ricettive. Da ultimo anche le Sezioni riunite in sede giurisdizionale, con sentenza 22/16, avevano qualificato come agente contabile il soggetto incaricato di riscuotere e riversare l’imposta agli enti. La questione, che solleva anche i temi connessi alla parifica nel rendiconto, ha bisogno di un chiarimento normativo.

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