Fisco e contabilità

Tutte le transazioni per le sentenze devono passare dal consiglio comunale

di Vincenzo Giannotti

A seguito di un contrasto di orientamento dei giudici contabili, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo dell'Umbria, con la deliberazione n. 85/2017, fornisce una soluzione sulla possibile natura di una transazione su una sentenza esecutiva non ancora divenuta definitiva. Pur considerando la sentenza esecutiva in ogni caso debito fuori bilancio, l'ente è abilitato ad attivare una previa transazione sul debito con obbligo, tuttavia, di farsi approvare la transazione dal consiglio comunale e inviare la stessa agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei conti.

La questione posta dal Comune
L'oggetto del quesito posto da un sindaco di un ente locale, riguarda l'obbligo o meno di riconoscere il debito fuori bilancio derivante da sentenza, non ancora passata in giudicato in quanto appellata innanzi alla Corte di cassazione, al fine di procedere a una eventuale sottoscrizione di una transazione con il fornitore, in alternativa al riconoscimento del debito derivante dalla sentenza, attivando per tale verso le ordinarie procedure contabili di spesa. Nel caso di specie la somma necessaria alla citata transazione risulta integralmente prevista in bilancio, in quanto inserita nel fondo rischio contenzioso accantonato dall'ente.

Il contrasto tra Corti territoriali
Il Collegio contabile umbro, rileva in via preliminare come attualmente esistano due differenti orientamenti da parte della magistratura contabile.
Un primo orientamento (Sezione di controllo per la Puglia, delibera n. 57/2017) precisa come, in presenza di una sentenza esecutiva sfavorevole, l'Ente dovrebbe procedere prima di tutto al riconoscimento di debito fuori bilancio per la somma determinata con la sentenza e poi, eventualmente, laddove ci sia la disponibilità, a procedere a reciproche concessioni con l'approvazione di una transazione. Infatti, non è possibile, in ogni caso e a prescindere dall'effettivo fine perseguito con la transazione, non ottemperare a un preciso obbligo di legge, costituito dal riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da una sentenza esecutiva (articolo 194, comma 1, lettera a) Tuel), avvalendosi di un istituto giuridico di carattere eccezionale, come la transazione stessa. In conclusione, la transazione non è alternativa al provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio, ma vi accede e trova in esso il suo ineludibile presupposto.
Per un secondo orientamento (Sezione Regionale di Controllo per la Calabria, deliberazione n. 406/2011) la transazione avrebbe carattere alternativo rispetto al riconoscimento del debito fuori bilancio, intestando, tuttavia, al Consiglio comunale la competenza all'approvazione della transazione. In altri termini, secondo i giudici contabili, pur in presenza di una mancata adozione di un apposito provvedimento di riconoscimento di debito, prodromico alla transazione, si otterrebbe lo stesso risultato trasferendo la competenza al Consiglio comunale, realizzando in concreto la funzione propria del provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio, mediante apposite valutazioni in ordine:
a) alla riconduzione al sistema ordinario e di bilancio degli oneri derivanti dalla sentenza esecutiva (ex articolo 191 Tuel);
b) al reperimento delle risorse necessarie per sostenere i predetti oneri (ex articolo 193 e 194 Tuel);
c) al permanere degli equilibri di bilancio (ex articolo 193 Tuel).

L'orientamento della sezione umbra
Il Collegio contabile umbro aderisce al secondo orientamento della magistratura contabile, in quanto si è in ogni caso in presenza di un provvedimento approvato dal Consiglio comunale che sostanzialmente assorbe il riconoscimento del debito fuori bilancio, ottenuto dalla previa transazione da parte dell'ente locale, con l'avvertenza dell'obbligo, in ogni caso, della trasmissione di tale transazione agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei conti (ex articolo 23, comma 5, legge n. 289/2002), data l'assenza dell'apposito provvedimento di riconoscimento di debito, a essa prodromico.
Per chi scrive, questo confermato orientamento è in linea con la possibilità da parte dell'ente locale di presentarsi innanzi al Consiglio comunale con un debito meno importante ottenuto in sede di negoziazione con il fornitore. Inoltre potrebbe anche permettere all'amministrazione di incidere sul bilancio con una ripartizione del debito nei tre anni del bilancio di previsione, sollevando l'ente da eventuali conseguenze in caso di un debito importante che dovesse essere onorato nel solo esercizio della sentenza con possibile compromissione o riduzione di spesa per servizi essenziali. D'altra parte la citata transazione deve essere pur sempre assistita per la sua legittimità dal precedente parere rilasciato dell'Organo di revisione contabile.

La deliberazione della Corte dei conti dell'Umbria n. 85/2017

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