Fisco e contabilità

I finanziamenti Ue e le altre risorse vincolate non vanno al fondo per gli incentivi tecnici

di Giovanni G.A. Dato

Un Comune ha posto un quesito concernente la disciplina dettata in punto di remunerazione delle funzioni tecniche svolte ai sensi dell’articolo 113, comma 2, del Dlgs n. 50 del 2016, come sostituito dall’articolo 76 del Dlgs n. 56 del 2017; in particolare, chiede di conoscere se in caso di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata il 20% - non potendo essere utilizzato per l’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti per l’innovazione - possa finanziare il fondo per funzioni tecniche svolte dai dipendenti.
La questione è stata esaminata dalla recente deliberazione della delibera 108/2017 della Corte dei conti, sezione regionale di controllo Puglia.

Il parere
La deliberazione in commento, dopo aver ricostruito il contenuto precettivo del comma 4 del citato articolo 113 del Dlgs n. 50 del 2016, ha evidenziato che la natura vincolata richiamata dal legislatore nel caso di «risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata» esclude la possibilità di includerle nell’ambito del fondo per incentivi tecnici poiché le risorse provenienti da finanziamenti europei possiedono già un’espressa finalizzazione che non può essere modificata dall’Ente ed è per tale ragione che il legislatore espressamente ne dispone l’esclusione per l’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione che pure integrano aspetti di particolare rilevanza per lo sviluppo degli Enti.

L’approfondimento
Tali risorse devono essere considerate come «vincolate da trasferimenti» ancorché derivanti da entrate proprie dell’ente, come specificato dal par. 9.11.4 del principio contabile allegato n. 4/1 al Dlgs n. 118 del 2011 e la natura vincolata dei trasferimenti Ue si estende anche alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale; anche la vigente normativa di armonizzazione contabile prevede che le spese correnti correlate a finanziamenti comunitari possano essere assunte dagli Enti territoriali anche per esercizi non considerati nel bilancio di previsione (par. 5.1, principio contabile allegato 4/2 al Dlgs n. 118 del 2011).
Anche per gli «altri finanziamenti a destinazione vincolata»richiamati dalla disposizione del comma 4 dell’articolo 113 del Dlgs n. 50 del 2016, valgono le medesime considerazioni in merito all’impossibilità di mutamento del vincolo imposto per legge; in tale direzione merita di essere richiamato l’articolo 188, comma 1, del Tuel, ove neppure ai fini dell’adozione del «piano di rientro» necessario a garantire il recupero dell’eventuale disavanzo di amministrazione consente agli Enti locali di utilizzare le entrate con specifico vincolo di destinazione o le entrate derivanti dall’assunzione di prestiti per le quali, parimenti, l’articolo 202, comma 2, del Tuel chiarisce che assumono natura vincolata.
Occorre, peraltro, ricordare che, ai sensi dell’articolo 187, comma 3 ter, lett. c), del Tuel, costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio derivanti da trasferimenti erogati a favore dell’ente per una specifica destinazione e che la natura vincolata assume rilevanza anche nella gestione di cassa posto che l’articolo 185, comma 2, lett. i), del Tuel precisa che i mandati di pagamento devono, tra l’altro, indicare «il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti».

Conclusioni
In conclusione, le risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, escluse ex lege dalla quota del 20% delle risorse del fondo per incentivi per funzioni tecniche, non possono essere destinate al predetto fondo proprio in ragione della finalizzazione che le caratterizza.

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