Fisco e contabilità

I finanziamenti Ue e le altre risorse vincolate non vanno al fondo per gli incentivi tecnici

di Antonio Capitano

Le risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, escluse dalla legge dalla quota del 20 per cento delle risorse del fondo per incentivi per funzioni tecniche, non possono essere destinate al fondo proprio in ragione della finalizzazione che le caratterizza. Così si espressa la Corte dei conti della Puglia con la deliberazione n. 108/2017.

Il quesito
Il parere nasce dalla richiesta di un sindaco che chiedeva di chiarire se, in caso di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, il 20 per cento che non può essere utilizzato per l'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti per l'innovazione, potesse finanziare il fondo per funzioni tecniche svolte dai dipendenti.

La decisione
Le Sezioni riunite, preliminarmente, hanno evidenziato che le forme di incentivazione per funzioni tecniche, ora riconosciute anche in relazione ad appalti per forniture e servizi, costituiscono eccezioni al generale principio della onnicomprensività del trattamento economico e pertanto possono essere riconosciuti solo per le attività espressamente previste dalla legge.
Ad avviso del Collegio, la natura vincolata richiamata dal legislatore esclude la possibilità di includerle nell'ambito del fondo per incentivi tecnici poiché le risorse provenienti da finanziamenti europei possiedono già un'espressa finalizzazione che non può essere modificata dall'ente ed è per tale ragione che il legislatore espressamente ne dispone l'esclusione per l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione che pure integrano aspetti di particolare rilevanza per lo sviluppo degli enti.
Infatti, tale vincolo di destinazione presenta aspetti decisamente peculiari posto che tali risorse devono essere considerate come «vincolate da trasferimenti» ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente.
La peculiarità di destinazione delle risorse di provenienza comunitaria è confermata anche dalla vigente normativa di armonizzazione contabile che prevede che le spese correnti correlate a finanziamenti comunitari possano essere assunte dagli enti territoriali anche per esercizi non considerati nel bilancio di previsione.

Altri finanziamenti a destinazione vincolata
Osserva, infine, la Sezione che anche per gli «altri finanziamenti a destinazione vincolata» richiamati dalla medesima disposizione del comma 4 dell'articolo 113 del Dlgs 50/2016, possono esprimersi le medesime considerazioni in merito all'impossibilità di mutamento del vincolo imposto per legge, richiamando l'articolo 188, comma 1, del Tuel, ove, neppure ai fini dell'adozione del «piano di rientro» necessario a garantire il recupero dell'eventuale disavanzo di amministrazione, consente agli enti locali di utilizzare le entrate con specifico vincolo di destinazione o le entrate derivanti dall'assunzione di prestiti.

La delibera della Corte dei conti Puglia n. 108/2017

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