Fisco e contabilità

I contributi alla pro loco sono sussidi per attività istituzionali del Comune

di Michele Nico

I contributi che il Comune eroga alla pro loco per finanziare una determinata manifestazione o le ordinarie attività programmate non rientrano tra le spese di rappresentanza, ma sono sussidi che concorrono allo svolgimento di attività ritenute utili per la cittadinanza e riconducibili alle finalità istituzionali dell'ente locale.
Questo il principio affermato dalla Corte dei conti, Sezione di controllo per la Liguria, con la delibera n. 83/2017/PAR, che, prendendo le mosse dal quesito posto da un Comune, affronta il nodo dei rapporti tra l'ente locale e la pro loco, che spesso opera in forma di azienda per la promozione e lo sviluppo del territorio, specie nelle varie zone turistiche di cui è ricca la nostra penisola (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 17 ottobre).

Le spese di rappresentanza
La questione sul tappeto è degna di rilievo perché l'inquadramento della fattispecie è suscettibile di implicazioni differenti a seconda della soluzione individuata, considerato che le spese di rappresentanza sono regolamentate da un sistema normativo ad hoc, di cui la giurisprudenza contabile si è a lungo occupata negli ultimi anni.
Nello specifico, è stato chiarito che le spese di rappresentanza devono assumere il carattere dell'eccezionalità rispetto all'ordinaria attività amministrativa, e per essere legittime non soltanto devono risultare sobrie e aderenti ai fini istituzionali dell'ente, ma devono essere spese riconducibili agli organi di vertice della pubblica amministrazione.
Nello specifico, la Sezione di controllo per la Valle d'Aosta, con la delibera n. 8/2013/PAR ha escluso che le spese di rappresentanza possano avere luogo nell'ambito di normali rapporti istituzionali e di servizio, ovvero nei confronti di soggetti esterni privi del requisito della rappresentatività degli enti e organismi cui appartengono.
Più recentemente, la Corte di conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, con la sentenza n. 177/2016 ha ribadito che è illegittima l'assunzione e liquidazione di spese di rappresentanza da parte della Pa nei casi in cui non vi sia una stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente, nonché in assenza di elementi che documentino una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei fini pubblici, asserendo che ove tutto ciò non si verifichi le spese di rappresentanza generano danno erariale risarcibile.

La cornice normativa
Il legislatore si è occupato della spinosa materia sia con l'articolo 6, comma 9, del Dl n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, che preclude agli enti la possibilità di effettuare spese per sponsorizzazioni, sia con l'articolo 4, comma 6, del Dl n. 95/2012, convertito in legge 135/2012, che ha fatto divieto agli enti di diritto privato di ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche a fronte di servizi svolti a favore della Pa, anche se a titolo gratuito.
Da ultimo, l'articolo 6, comma 8, del sopra citato Dl n. 78/2010 prevede, con decorrenza dall'anno 2011, un preciso limite finanziario alla possibilità di effettuare «spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza» dacché esse non possono risultare annualmente superiori al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.

La decisione
La Sezione Liguria accerta che i contributi concessi dal Comune alla pro loco non rientrano tra le spese di rappresentanza, che sono solo «quelle riconducibili all'esigenza di favorire la conoscenza all'esterno delle attività istituzionali erogate o di accrescere il prestigio dell'ente nel contesto sociale in cui si colloca».
Ne deriva che l'ausilio economico a favore delle associazioni con scopi di promozione e di sviluppo del territorio si colloca su un altro piano, che afferisce il sostegno alle attività riconducibili alle finalità istituzionali dell'ente e realizza una forma di esercizio mediato delle funzioni amministrative secondo il noto principio di sussidiarietà “orizzontale” contemplato dall'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione.
Si tratta di una visione giuridica rassicurante che offre un ampio margine di manovra alla discrezionalità degli enti locali, che possono quindi deliberare contributi a favore di soggetti terzi in relazione alle iniziative ritenute utili per la comunità amministrata, purché ciò avvenga nel rispetto dei principi generali e, segnatamente, in conformità al dettato di cui all'articolo 12 della legge 241/1990, in tema di «concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati».

La delibera della Corte dei conti Liguria n. 83/2017/PAR

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