Fisco e contabilità

Ammissibile la compensazione fra debiti e crediti per Comune e partecipata

di Luciano Cimbolini

La compensazione legale è un istituto applicabile nei rapporti debito/credito fra ente locale e società partecipata. Questo è quanto affermato dalla Corte dei conti , sezione di controllo della Lombardia, con la delibera n. 251/2017.

Il fatto
Un Comune lombardo nell'ambito della funzione consultiva prevista dall'articolo 7, comma 8, della legge 131/2003, ha chiesto alla Corte un parere l'applicabilità dell'istituto della compensazione legale nell'ambito dei rapporti contrattuali tra soggetti privati ed enti pubblici e, in particolare, fra enti locali e società partecipate.

Chiarimenti sull’istituto
La sezione Lombardia, in via preliminare, ha chiarito che l'istituto della compensazione è una modalità di estinzione delle obbligazioni, diversa dall'adempimento, che si sostanzia nella soddisfazione delle reciproche pretese creditorie fino alla concorrenza dello stesso valore. Richiamando un proprio precedente parere (103/2014), ha poi ricordato che la sua finalità consiste nella semplificazione dei rapporti giuridici e nell'agevolazione della soddisfazione del credito.
La compensazione può essere legale, giudiziale o volontaria.
La compensazione legale (articolo 1243, comma 1, del codice civile) richiede certezza, liquidità ed esigibilità del credito. In assenza di questi presupposti, la compensazione legale non può operare, a prescindere dalla natura dei soggetti titolari delle obbligazioni giuridiche da estinguere.
L'istituto civilistico della compensazione può essere utilizzato dagli enti locali. È opinione consolidata della magistratura contabile, difatti, che gli enti pubblici, nel nostro ordinamento, godano di una generale capacità giuridica di diritto privato e possano usare i relativi strumenti per svolgere la propria azione e perseguire i propri fini. Questi, pertanto, possono sicuramente utilizzare gli strumenti privatistici ad una duplice condizione, cioè l'assenza di una contraria disposizione di legge e il necessario collegamento con le finalità pubbliche proprie dell'ente.

Il parere della Corte
A supporto di questa tesi, la sezione Lombardia ha richiamato due specifici passaggi normativi. L'articolo 69, commi 1 e 6, del Rd 2440/1923 sulla contabilità generale dello Stato, prevede, nei casi ammessi dalle leggi, la cessione e la delegazione dei crediti verso lo Stato e la possibilità e di sospendere un pagamento in presenza di un contemporaneo credito.
L'articolo 1246 del codice civile esclude la compensazione, tra le altre ipotesi, qualora ricorra un divieto stabilito dalla legge. Da questo, a contrario, si può argomentare che non occorre, per gli enti locali, cercare una disposizione di legge che consenta la compensazione, quanto piuttosto che la vieti.
Sulla scia di quanto affermato anche dalla sezione Veneto con la delibera n. 111/2017 relativamente ai rapporti commerciali tra ente locale e società partecipata, i Giudici lombardi concludono, dunque, che non può ritenersi preclusa la compensazione tra debiti reciproci intercorrenti tra soggetti privati e enti locali per rapporti contrattuali e commerciali.

La delibera della Corte dei conti Lombardia n. 251/2017

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©