Fisco e contabilità

Split payment, elenchi da rifare

Il nuovo split payment mette nuovamente in crisi gli elenchi dei soggetti inclusi nell'adempimento rendendo impossibile la conciliabilità tra le regole del Dl 50/2017 e del Dl 148/2017. Lo split payment, introdotto dal 2015 solo per alcune pubbliche amministrazioni, nel corso del 2017 ha subito ben tre importanti modifiche soggettive ad opera del Dl 50/2017, nonché dei decreti di attuazione del Mef 27 giugno 2017 e 13 luglio 2017, a cui vanno aggiunti aggiornamenti e nuove versioni degli elenchi pubblicati dal dipartimento finanze sul proprio sito. Tale quadro normativo, che riguardava le fatture emesse dal 1° luglio 2017, nell'attuale struttura del perimetro soggettivo, almeno in riferimento ai soggetti elencati nel comma 1-bis, esaurirà la propria efficacia il 31 dicembre 2017. Dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2018, per effetto delle novità del Dl 148/2017, nuovamente si cambia.

Le pubbliche amministrazioni
Nulla varia per le pubbliche amministrazioni identificate dal comma 1 dell'articolo 17-ter e nell'articolo 5-bis del Decreto 23 gennaio 2015. Più complesso e articolato appare invece il quadro identificativo degli altri soggetti interessati. Per le società di cui alle lettere da a) a d) del nuovo comma 1-bis la variazione è significativa dal momento che vi rientrano le società:
• controllate direttamente dalla presidenza del Consiglio e dai ministeri attraverso voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (lettera a);
• controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche, enti pubblici e società possessori della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (lettera b);
• quotate, inserite nell'indice Ftse Mib della Borsa italiana o con altro eventuale indice per il mercato azionario stabilito dal decreto Mef, identificate ai fini Iva nel territorio italiano, si ritiene anche tramite un rappresentante fiscale (lettera d).

Le società partecipate
Non vi rientrano invece le società partecipate per una percentuale complessiva inferiore al 70per cento.
La new entry dei soggetti allo split payment è quella delle fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche soggette allo split payment per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%. La previsione comporta evidenti complessità a carico dei fornitori in merito alla possibilità d'individuazione di tali soggetti. Fra l'altro il riferimento parametrico è unicamente collegato al comma 1 dell'articolo 17-ter e non al comma 1-bis, lettera 0a) nuovo. Quindi non si tratta di tutte le Pa.

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