Fisco e contabilità

Manovra, pagamenti sospesi per 60 giorni se il fornitore non è in regola con il fisco

Si appesantiscono i pagamenti pubblici, con allungamento dei tempi per i soggetti inadempienti nei confronti del fisco. La bozza della manovra di bilancio per il 2018, che approderà in Senato questa settimana, modifica infatti l’articolo 48-bis, primo comma, del Dpr 602/73 e il decreto 40/2008 dell’Economia disponendo l’obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di sospendere, per un massimo di 60 giorni (invece degli attuali 30), il pagamento di somme superiori ai 5mila euro (anziché gli attuali 10mila, come anticipato sul Quotidiano degli enti locali e della Pa del 17 ottobre) nei confronti dei propri fornitori che non sono in regola con il fisco.

Fornitori inadempienti con il fisco
La norma in vigore oggi, introdotta dall’articolo 2, comma 9 del Dl 262/2006, impone a tutte le pubbliche amministrazioni e alle società a partecipazione pubblica di verificare la posizione fiscale dei beneficiari di pagamenti per acquisti di beni e servizi per somme superiori ai 10mila euro. Nel caso in cui il creditore risulti inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a questo importo, i soggetti pubblici tenuti a effettuare l’accertamento non procedono al pagamento, segnalando la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, per consentire l’esercizio dell’attività di riscossione. Il pagamento è sospeso fino alla concorrenza dell’ammontare del debito comunicato per un massimo di 30 giorni successivi a quello della comunicazione. Si dovrà tuttavia precedere all’erogazione delle somme eccedenti l’ammontare del debito per il quale si è verificato l’inadempimento, al lordo delle spese e degli interessi di mora dovuti. Le finalità di recupero dei crediti erariali e contributivi sono importanti, ma va osservato tuttavia che le novità, che si applicheranno dal 1° marzo 2018, rischiano di appesantire le procedure amministrative.

Tesoreria unica
La manovra interviene anche in tema di tesoreria unica, con la proroga di ulteriori quattro anni, fino al 31 dicembre 2021, del termine di sospensione del sistema di tesoreria mista, disciplinato dall’articolo 7 del Dlgs 279/97 e in seguito modificato dall’articolo 77-quater, comma 7, del Dl 112/2008. La tesoreria mista è rimasta in vigore fino al 24 gennaio 2012, quando l’articolo 35, commi da 8 a 13, del Dl 1/2012 ne ha sospeso l’efficacia fino al 31 dicembre 2017.
Secondo questo sistema contabile, le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato devono essere versate nelle contabilità speciali infruttifere intestate agli enti presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra queste entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato, sia in conto capitale sia in conto interessi. Qualunque somma, anche a destinazione vincolata, che non provenga direttamente dal bilancio statale deve essere versata presso il conto corrente (fruttifero) di tesoreria, su cui affluiscono entrate vincolate (trasferimenti regionali, della comunità europea, mutui Cdp eccetera) e libere (entrate tributarie e patrimoniali in genere).
Con il sistema di tesoreria unica, istituito con la legge 720/1984, gli enti locali devono invece accendere due contabilità, una fruttifera e una infruttifera, presso la tesoreria provinciale dello Stato, e tutte le movimentazioni finanziarie devono confluire in esse. Nella prima sono versate tutte le entrate proprie dell’ente, e dunque le entrate tributarie, le extratributarie, le somme derivanti da vendite di beni e servizi, i canoni e gli indennizzi vari e, in generale, tutti gli introiti provenienti dal settore privato. Nella contabilità speciale infruttifera confluiscono invece le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato nonché i mutui assistiti da contribuzione statale. Tutti i pagamenti devono essere prioritariamente addebitati sul conto fruttifero.
Con la prossima legge di bilancio cessano infine i limiti “programmatici” all’indebitamento di province e comuni fissati dall’articolo 77-bis, commi 10 e 11 del Dl 112/2008, e di fatto mai attuati.

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