Fisco e contabilità

Atti di precetto Ici, ricorsi al giudice tributario

C’è la giurisdizione delle commissioni tributarie e non del giudice ordinario in caso di opposizione ad un atto di precetto per un debito tributario, nella specie l’Ici, quando viene contestata la notificazione del titolo esecutivo. A chiarirlo sono le Sezioni unite civili della Cassazione, con la sentenza n. 24965/2017, depositata ieri.

La vicenda
La pronuncia riguarda la vicenda di un contribuente che aveva impugnato, per motivi attinenti la giurisdizione, la decisione di una corte di appello secondo cui doveva essere del giudice tributario e non di quello ordinario la competenza in merito ad un procedimento di opposizione al precetto avverso una ingiunzione fiscale relativa ad Ici.
Secondo il contribuente sussisteva la giurisdizione del giudice ordinario e non quella del giudice tributario, perché era stata rilevata la nullità dell’atto di precetto per inesistenza di un valido titolo esecutivo in capo al Comune. Più in particolare egli riteneva che l’ingiunzione fiscale, a differenza di quanto aveva fatto il Comune, non poteva essere azionata secondo modalità differenti dall’iscrizione a ruolo tramite concessionario.

La giurisdizione
Le Sezioni unite hanno innanzitutto dato atto dell’esistenza, sul punto, di un differente orientamento di legittimità.
Da una parte, si sostiene che il ricorso in questione vada presentato innanzi al giudice ordinario in quanto viene impugnato un atto dell’esecuzione forzata successivo alla notificazione del titolo esecutivo a prescindere dal vizio dedotto (omessa notificazione della cartella eccetera). Dall’altra parte, si ritiene, al contrario, che in presenza di opposizione agli atti esecutivi in cui si contesti la nullità dei provvedimenti presupposti si è di fronte, in concreto, all’impugnazione del primo atto in cui si manifesta l’intento di procedere alla riscossione di una pretesa tributaria. Ne consegue, secondo quest’ultimo orientamento, che l’opposizione deve essere proposta davanti al giudice tributario.

La decisione delle Sezioni Unite
Secondo le Sezioni Unite, deve essere preferita la seconda interpretazione, in quanto ciò che rileva, ai fini della individuazione della giurisdizione, è la mancata notificazione dell’atto presupposto che è di natura tributaria e non la circostanza che si impugni il primo atto di espropriazione forzata (la cui giurisdizione compete, pacificamente, al giudice ordinario).
La sentenza così enuncia il principio secondo cui in materia di esecuzione forzata tributaria sussiste la giurisdizione delle commissioni tributarie nel caso di opposizione all’atto di precetto che si assume viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento di natura tributaria o degli altri atti presupposti.

La sentenza della Corte di cassazione n. 24965/2017

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