Fisco e contabilità

Il bene demaniale in uso al consorzio di bonifica paga l'imposta sugli immobili

di Cosimo Brigida

I beni demaniali consegnati ai consorzi di bonifica per l'espletamento della loro attività istituzionale sono assoggettati all'Ici trattandosi di beni non meramente detenuti dai consorzi, ma posseduti in quanto affidati in uso per legge, per l'esecuzione dell'attività di bonifica e manutenzione dei canali di irrigazione. È questa la sintesi dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 23833/2017 secondo cui i consorzi di bonifica sono concessionari dei beni demaniali affidati per l'espletamento della loro attività e, quindi, soggetti all'imposta.

La controversia
Il nodo da sciogliere riguarda la qualificazione del rapporto tra le parti. Se la consegna di un fabbricato appartenente al demanio regionale a un consorzio di bonifica è qualificabile in termini di concessione amministrativa, l'imposta è dovuta in quanto l'immobile è posseduto in forza di un provvedimento amministrativo che ha natura di concessione traslativa di bene demaniale. Se invece il rapporto si configura come mera detenzione, l'immobile è esentato dall'Ici, posto che il presupposto dell'imposizione deve necessariamente vertere sull'esistenza di un diritto reale.

La decisione
Nel dirimere la controversia i giudici della Suprema Corte si conformano all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità sulla specifica materia secondo cui i beni demaniali nella disponibilità dei consorzi di bonifica per l'espletamento della loro attività istituzionale sono assoggettati all'imposta comunale sugli immobili. Secondo l'orientamento giurisprudenziale questi beni non sono meramente detenuti dai consorzi ma posseduti in quanto affidati loro in uso per legge in qualità di soggetti obbligati alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere realizzate per finalità di bonifica e di preservazione idraulica. I consorzi di bonifica devono, pertanto, ritenersi concessionari dei beni demaniali affidati per l'espletamento dell'attività istituzionale e, in quanto tali, tenuti all'imposta. Il verbale di consegna dei beni assume veste sostanziale di concessione amministrativa traslativa di bene demaniale.
Secondo la Suprema Corte a questi immobili non può applicarsi neanche l'esenzione prevista dal comma 1, articolo 7 del Dlgs n. 504 del 1992, per la carenza del requisito soggettivo. Tale esenzione riguarda infatti gli immobili posseduti dallo Stato e dagli altri enti pubblici indicati dalla norma, destinati esclusivamente ai loro compiti istituzionali, ma tra questi non sono contemplati i consorzi di bonifica.

L’ordinanza della Corte di cassazione n. 23833/2017

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