Fisco e contabilità

Variazioni di bilancio entro il 30 novembre - Ultimi calcoli per l’avanzo di amministrazione

Ultimi ritocchi agli stanziamenti di bilancio 2017/19 in vista della definizione della nota di aggiornamento al Dup e del correlato schema finanziario per il prossimo triennio.
In un’ottica programmatoria a scorrimento, e in costanza di presupposti politico-normativi di riferimento, gli esiti gestionali dell’esercizio corrente rappresentano il punto di partenza per la costruzione del nuovo piano strategico e operativo.

Fatte salve alcune variazioni di bilancio che possono essere approvate nel mese di dicembre (su cui si veda l’articolo correlato), la maggior parte delle modifiche agli stanziamenti di entrata e di uscita del bilancio in corso di gestione deve essere adottata entro il 30 novembre. In assenza di deroghe, disciplinate ai commi 5-bis e 5-quater dell’articolo 175 del Tuel, le variazioni di bilancio sono di competenza dell’organo consiliare, al quale è demandata la possibilità di istituire o modificare le entrate al livello dei titoli e delle tipologie e le spese declinate in missioni, programmi e titoli.

Gli impegni di novembre
Entro il mese di novembre, il consiglio, può inoltre applicare al bilancio di previsione quote dell’avanzo di amministrazione libero e destinato provenienti dall’esercizio immediatamente precedente.

Sono invece di competenza dell’organo esecutivo le variazioni al bilancio che si configurino prive di discrezionalità amministrativa, in quanto attuative di decisioni consiliari previamente assunte.

Entro il mese di novembre la giunta può approvare le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate e quelle conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all’interno dell’ente.

Con il regolamento di contabilità occorre disciplinare le modalità di comunicazione al consiglio delle variazioni effettuate dalla giunta.

Le variazioni di bilancio di competenza consiliare possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dello stesso consiglio entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso, se a questa data non sia scaduto il termine.

Quando la variazione non è ratificata
In caso di mancata ratifica, totale o parziale, del provvedimento di variazione adottato dall’organo esecutivo, il consiglio è tenuto ad adottare nei successivi 30 giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata. L’atto di giunta, che non costituisce deroga al regime ordinario, è valido a condizione che rispetti tutti i requisiti di legittimità, tra i quali, la copertura finanziaria e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ed è efficace per un periodo massimo di sessanta giorni che comunque non può eccedere il 31 dicembre.

Le variazioni di bilancio devono essere sottoposte all’approvazione del Consiglio provviste del parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, che deve essere reso nel rispetto dei termini previsti dal regolamento di contabilità. Anche nel caso di variazioni di urgenza adottate dalla giunta il parere dei professionisti incaricati del controllo va acquisito sull’atto predisposto per il consiglio, salvo diversa disposizione regolamentare.

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