Fisco e contabilità

Aree fabbricabili: gli interventi della Corte di cassazione sulla valutazione ai fini Ici

di Andrea Giglioli (*) - Rubrica a cura di Anutel

Recenti sentenze della Corte di cassazione (n. 23800/2017, n. 23799/2017, n. 23798/2017 e n. 23797/2017) definiscono alcuni principi illuminanti su aspetti inerenti la determinazione della base imponibile delle aree edificabili ai fini Ici nonché alla corretta applicazione dell'agevolazione prevista per i terreni posseduti e condotti da agricoltori.

Agevolazioni Ici agricola
Secondo la sentenza n. 23800 le agevolazioni Ici previste per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli possessori di aree edificabili, i cui requisiti sono stati definiti dall'articolo 58, comma 2 del Dlgs n. 446/1997, discendono da una facoltà discrezionale del legislatore, non manifestamente irragionevole, per cui non sono ammessi all'agevolazione fiscale coloro che, pur essendo coltivatori, non risultano derivare dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito.
Il contribuente non iscritto negli elenchi Inps dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli bensì nella gestione separata dei titolari di aziende agricole con dipendenti, non gode dell'agevolazione in quanto la diversa iscrizione in altra sezione connota una determinata condizione reddituale ben diversa.
Si conferma così un orientamento che si sta consolidando negli ultimi tempi, che vuole ammettere il beneficio fiscale solo per coloro che, pur essendo coltivatori, derivino dalla conduzione agricola il loro esclusivo reddito.
Le sopra citate sentenze intervengono, poi, su altri argomenti altrettanto interessanti e relativi alla determinazione della base imponibile fornendo princìpi che le accomunano.

Le perizie giurate di stima
Alla Corte era chiesto, dai contribuenti ricorrenti, di giudicare non ammissibili, per la determinazione della base imponibile Ici dell'area, le perizie di stima giurate redatte ai fini Irpef ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 448/2001 (cosiddetto affrancamento). Ebbene i giudici, anche nel caso le stime non riguardino espressamente l'annualità sottoposta ad accertamento dal Comune, hanno ritenuto che l'imponibile Ici possa essere desunto dalla perizia giurata di stima redatta ai fini Irpef, purché questa applichi i criteri indicati nell'articolo 5, comma 5, del Dlgs n. 504/1992.
Qualora il Comune entri in possesso della perizia giurata di stima di cui sopra, potrà trarre da essa le opportune conseguenze in riguardo alla determinazione della base imponibile fatta o non fatta dal contribuente ai fini Ici. Occorrerà, in ogni caso, che il Comune verifichi, con attenzione, se il contenuto della perizia e la valutazione che essa giunge a definire siano conformi ai riferimenti specifici indicati dall'articolo 5, comma 5 sopra detto.
Le citate perizie soddisfano in linea di massima i requisiti Ici in quanto la determinazione del valore segue criteri estimativi analoghi e con riferimento al 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono. Occorre, però, tener conto che se la perizia riguarda l'annualità 2011, il valore periziato ineriva la data del 1° luglio 2011. L'Ufficio, in sede motivazionale dell'avviso di accertamento, non si limiterà a richiamare gli estremi della perizia giurata ma attesterà che i contenuti della stessa sono coerenti con la normativa Ici.
Dove si possono trovare queste perizie? Le perizie sono redatte in unico esemplare in possesso del contribuente, ma questi, se intende avvalersi dei benefici Irpef, deve indicare nel modello UNICO dei redditi relativi all'anno cui si riferisce la perizia, il valore della quota di area posseduta (Sezione X, Rigo RM20). Sebbene da Punto Fisco – Siatel non sia possibile lo scarico di dati massivi, sarebbe buona prassi che il Comune, al momento di esaminare la posizione fiscale di un contribuente, verifichi se questi ha compilato il suddetto quadro e, in caso positivo, chieda copia della perizia per le necessarie valutazioni.

L'autolimitazione
Altro principio che la Corte ha introdotto inerisce la possibilità, per il Comune, di derogare al criterio di autolimitazione al potere di accertamento qualora il contribuente non abbia versato tempestivamente l'imposta sulla base dei valori tabellari predeterminati. In tale caso il Comune non è tenuto ad applicare i valori tabellari ma può discostarsi da essi (nei casi esaminati aveva applicato i valori desunti dalle perizie giurate ben più elevati rispetto ai valori tabellari) proprio perché il contribuente non se n'è avvalso. La Corte ritiene, inoltre, che per poter godere dell'autolimitazione il contribuente deve eseguire il versamento dell'imposta tempestivamente. Ad ulteriore sostegno di tale principio, nella sentenza n. 23798 la Corte non ha ammesso l'autolimitazione prevista dall'articolo 59 del Dlgs n. 446/1997 per il contribuente che ha tardivamente versato l'imposta conformemente ai valori tabellari attraverso il ravvedimento operoso.
Gli interessanti princìpi sopra esposti possono essere assunti anche ai fini Imu e Tasi per continuità normativa.

(*) Componente Osservatorio tecnico - Docente Anutel

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