Fisco e contabilità

Formazione, revoca e dimissioni: le questioni aperte per l'organo di revisione enti locali

di Antonino Borghi (*) - Rubrica a cura di Ancrel

Tra le tante questioni che attendono una diversa formulazione per permettere all'organo di revisione degli enti locali di svolgere con professionalità la funzione, c'è sicuramente quella del credito formativo.

Il credito formativo
L'estrazione a sorte ha risolto il problema della indipendenza e non quello della necessaria professionalità. La valutazione del merito professionale sulla base di 10 crediti formativi annuali e del superamento dei test collegati agli eventi formativi non è sufficiente.
Sono troppi i casi di risposta suggerita ai test e anche di formazione di basso livello.
Dai dati rilevati dal ministero dell'Interno i test richiesti in esito alla partecipazione a ciascun evento formativo sono superati pressoché dalla totalità dei partecipanti.
Occorre trovare il modo di fare una selezione diversa e tesa a consentire l'iscrizione nell'elenco degli estraibili solo a quelli che sono potenzialmente in grado di assolvere alla delicata e complessa funzione di revisore negli enti locali.
Come Ancrel abbiamo proposto e ci batteremo per cambiare rapidamente e possibilmente già con il prossimo elenco la valutazione del merito. La proposta è di consentire l'iscrizione solo a coloro che nel giorno e nell'ora prefissati avranno risposto in via telematica positivamente ad almeno l'80% di almeno 30 test estratti da una batteria di almeno 100 predisposta dal ministero dell'Interno.
Per superare i test non basteranno 10 ore di presenza a eventi ma occorrerà documentarsi costantemente e aggiornarsi continuamente. È una modalità simile ai test Invalsi utilizzata da anni nei paesi più sviluppati per valutare il merito.
È opportuno infatti, ispirarsi al mondo anglosassone che usa test nazionali standard come il SAT e gli A levels per migliorare l'attuale inefficace processo di selezione di accesso all'elenco.

La revoca automatica
Un secondo problema che deve essere risolto nella legge di bilancio è quello dell'automatica revoca per mancato invio della certificazione sul rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
Quanto disposto dall'articolo 1 comma 471 della legge 232/2016, è talmente scritto male da sembrare assurdo.
Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente del collegio o il revisore unico deve in qualità di commissario ad acta «curare l'assolvimento dell'adempimento» e trasmettere la certificazione entro i successivi 30 giorni (entro il 29 giugno) pena la decadenza del ruolo di revisore.
È una revoca automatica che richiede l'immediata ricostituzione dell'organo.
Qual è l'inadempimento che fa scattare la revoca?
Se è quello del mancato invio di un documento già predisposto, perché coinvolgere l'organo di revisione e non il segretario o il sindaco? Quello dell'invio è un compito che non richiede requisiti professionali.
Se l'intento è invece quello di richiedere all'organo di revisione in assenza della certificazione di predisporla e inviarla allora la cosa è grave e assume aspetti farseschi.
Se il certificato non è stato trasmesso e molto probabile che i dati necessari non siano reperibili o incompleti e allora com'è pensabile che, peraltro senza compensi aggiuntivi, l'organo di revisione debba chiudere l'esercizio, fare il riaccertamento dei residui e il preconsuntivo per ottenere i dati per compilare il certificato e poi trasmetterlo.

Le dimissioni volontarie
Un terzo aspetto che richiede una precisazione normativa è quello relativo alle dimissioni volontarie del revisore. La cessazione per dimissioni volontarie è indicata nell'articolo 235, comma 3 del Tuel nei seguenti termini: «Dimissioni volontarie da comunicare con preavviso di almeno quarantacinque giorni e che non sono soggette ad accettazione da parte dell'ente».
La norma richiede, pertanto, che sia inviato all'ente da parte del revisore un preavviso di dimissioni con indicazione della data di effetto delle stesse e che la stessa sia superiore di almeno 45 giorni alla data di ricevimento dell'avviso da parte dell'ente.
Che cosa succede se dopo la data di effetto l'ente non ha provveduto alla sostituzione?
Se si applicasse il principio della continuità amministrativa che obbliga il cessato ad assolvere le proprie funzioni fino alla nomina del sostituto, il revisore dimissionario potrebbe essere costretto ad assolvere le proprie funzioni anche per un lungo periodo.
Si ritiene che nel caso non si provveda alla nuova nomina il revisore scaduto non possa più operare come disposto da altre norme che prevedono un uguale termine di 45 giorni.
L'articolo 235 del Tuel al comma 1, per la scadenza del mandato richiama le disposizioni relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1,4 comma 1, 5 comma 1 e 6 del Dl n. 293/1994 che prevedono una proroga per non più di 45 giorni. Decorso tale termine l'Organo di revisione decade e gli eventuali atti adottati sono nulli. La responsabilità per i danni conseguenti agli atti nulli o alla mancanza dell'Organo di revisione è imputata ai titolari della competenza alla ricostituzione.
Anche il comma 715 della legge n. 296/2006 dispone un termine di 45 giorni. È, infatti, disposto che «Nei casi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali ai sensi dell'articolo 143 del Tuel, l'incarico di Revisore dei conti è risolto di diritto se non rinnovato entro quarantacinque giorni dall'insediamento della commissione straordinaria per la gestione dell'ente».

(*) Presidente Ancrel

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©