Fisco e contabilità

Esenzione Ici per gli alloggi della Difesa se destinati a un utilizzo istituzionale

di Giampaolo Piagnerelli

Gli immobili del ministero della Difesa non pagano l'Ici solo se si trovano all'interno di strutture militari e sono, quindi, funzionali al conseguimento di fini istituzionali. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 26453/2017, depositata ieri.

Condizioni per l'esenzione
La Corte in particolare ha evidenziato come l'esenzione dal tributo (prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera a) del Dlgs 504/1992) è prevista solo per gli immobili posseduti dagli enti indicati dalla norma «destinati esclusivamente ai compiti istituzionali» spetta soltanto se l'immobile è direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento di compiti istituzionali dell'ente, ipotesi che non ricorre in caso di utilizzazione semplicemente indiretta a fini istituzionali, che si verifica quando il godimento del bene stesso sia ceduto per il soddisfacimento preminente del proprio interesse privato. Nella sentenza si legge peraltro che non si possa invocare la non debenza dell'Ici sull'affermazione generica del mero uso degli immobili dei militari.

Manca il fine istituzionale
Non è questa una condizione sufficiente a garantire un regime fiscale di favore perché da tale affermazione non deriva alcun inscindibile collegamento funzionale con le attività istituzionali connesse con la difesa dello Stato. E questo per due ordini di motivi. Nella specie si tratta di alloggi che anche se di proprietà dell'ente, sono posti all'esterno degli edifici e degli impianti militari, sia perché si tratta di alloggi utilizzati per ricavarne una utilità economica.

La sentenza della Corte di cassazione n. 26453/2017

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