Fisco e contabilità

Vanno aggiornati gli elenchi 2018 per lo split payment

La conversione del Dl 148/2017 rimetterà in discussione dal 2018 le liste dei soggetti coinvolti nello split payment, ma, nonostante la precarietà degli elenchi, le Entrate considerano la richiesta di attestazione per i fornitori non più utilizzabile.
La circolare n. 27/E/2017 non tiene conto delle modifiche all’articolo 17-ter del Dpr 633/1972 e si sofferma sulla disciplina della scissione dei pagamenti applicabile dal 1° luglio 2017. È chiaro quindi che l’agenzia delle Entrate dovrà tornare sul tema dopo l’attuazione delle nuove regole applicabili dal 1° gennaio 2018, a opera del decreto Mef atteso per fine novembre, dal momento che l’estensione della scissione dei pagamenti coinvolgerà i vecchi soggetti, ma anche i nuovi, come le fondazioni partecipate da Pa pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%.

Soggetti
Per le fatture emesse dal 1° luglio al 31 dicembre 2017 i soggetti destinatari del regime dello split payment coincideranno con quelli indicati nei quattro elenchi sul sito del Dipartimento finanze. Tenuto conto che gli elenchi definitivi sono stati pubblicati il 31 ottobre, si può dire che la loro tassatività opera solo per i mesi di novembre (dopo il 7) e dicembre 2017.
La circolare attribuisce utilità solo transitoria al comma 1-quater dell’articolo 17-ter ove si prevede che i fornitori possano richiedere ai loro acquirenti un’attestazione circa la riconducibilità al regime split payment dal momento che la stessa avrebbe rilevanza solo in sede di prima applicazione della nuova disciplina fino alla emissione degli elenchi definitivi.

Elenchi
A giudizio delle Entrate, l’individuazione dei soggetti riconducibili nell’ambito di applicazione della scissione dei pagamenti deriva solo dagli elenchi pubblicati e dall’elenco Ipa, non avendo più alcuna utilità, per il fornitore, richiedere l’attestazione, con la conseguenza che l’eventuale rilascio da parte del committente, in contrasto con gli elenchi definitivi, è privo di effetti giuridici.
La soluzione, comprensibile dal punto di vista dell’operatività, mal si concilia con il fatto che la disposizione possa assumere condizione di utilità transitoria solo in ragione dell’articolo 5-ter del decreto 23 gennaio 2015. La norma, posto che non ha fornito né può ormai fornire concreta utilità nel 2017, è destinata a non essere utile neppure in futuro. Infatti dal 2018 la definitività degli elenchi si dovrebbe realizzare, a regime, anteriormente all’inizio del periodo d’imposta di riferimento per l’applicabilità.

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