Fisco e contabilità

Vincoli a ripetizione sugli incentivi per funzioni tecniche

di Gianluca Bertagna

Gli incentivi per funzioni tecniche, oltre a essere ricompresi nei limiti del trattamento accessorio, costituiscono anche voce rilevante e quindi non escludibile dal calcolo del contenimento delle spese di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557 e seguenti della legge 296/2006. È quanto affermato dalla Corte dei conti della Liguria nella deliberazione n. 84/2017. L'ulteriore tegola interpretativa sulla corrette modalità di calcolo dei vincoli finanziari relativi alla gestione del personale degli enti locali, giunge a bilanci già avanzati creando, a questo punto, non poche problematiche operative.

La natura degli incentivi tecnici
Il dubbio che gli incentivi tecnici di cui al Dlgs 50/2016 rientrassero anche nel concetto di spesa di personale derivava dalla lettura della deliberazione n. 7/2017 della Sezione Autonomie della Corte dei conti, laddove a questi compensi era stata assegnata una natura diversa dalla spesa di investimento rispetto a quanto invece era avvenuto con gli incentivi per progettazione del Dlgs 163/2006. Questi ultimi, infatti, erano stati esclusi ai fini del computo delle voci di spesa da ridurre a norma dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 296/2006 a motivo della loro riconosciuta natura “di spese di investimento», attinenti alla gestione in conto capitale, iscritte nel titolo II della spesa, e finanziate nell'ambito dei fondi stanziati per la realizzazione di un'opera pubblica, e non di spese di funzionamento (deliberazione Sezione Autonomie n. 16/2009). Poiché tali aspetti non si rilevano più nei nuovi compensi per funzioni tecniche, ecco che risulta automatica l'inclusione tra le spese di personale delle incentivazioni del nuovo codice dei contratti e appalti.

I conteggi
La partita si sposta immediatamente sui conteggi che, a questo punto, gli enti sono costretti a rivedere. L'ultima volta che ci è stato consegnato un elenco di voci incluse ed escluse dal calcolo delle spese di personale è stato attraverso la deliberazione n. 13/2015 della Sezione Autonomie. A quei tempi, ovviamente, il Dlgs 50/2016 non era ancora vigente, e infatti comparivano tra le esclusioni le somme per incentivi ai sensi del Dlgs 163/2006. Ma con la nuova interpretazione, le attività svolte e remunerate a decorrere dal 21 aprile 2016 dovranno essere ricomprese nel calcolo. La prima criticità riguarda l'individuazione del corretto metodo di calcolo tra cassa e competenza, tenuto conto delle novità della contabilità armonizzata. Inserire infatti oggi, somme riferite all'anno 2016 già chiuso e rendicontato potrebbe far scoprire di non aver rispetto in quell'esercizio la media 2011/2013 e quindi far saltare quanto fatto da gennaio a oggi. Viceversa, ragionare con un criterio di cassa, potrebbe creare il pericolo di superamento del limite al momento del pagamento. E allora viene da chiedersi: che cosa prevale? Il diritto all'erogazione delle somme anche oltre al limite oppure la media 2011/2013 delle spese di personale costituisce uno strumento a disposizione dell'amministrazione per “bloccare” le somme dovute per gli incentivi? Ancora una volta non rimangono che due strade: definire i vincoli e le limitazione nel proprio regolamento che deve essere precedentemente contrattato (si veda la sentenza della Corte di cassazione n. 13937/2017) oppure attendere fiduciosi che con la legge finanziaria venga prevista una deroga ai limiti per tali incentivi. La prima soluzione si chiama azione. La seconda speranza.

La delibera della Corte dei conti Liguria n. 84/2017

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