Fisco e contabilità

Split payment con più esoneri

In presenza di compensazioni di contrapposti rapporti di credito, lo split payment non trova applicazione solo se il fornitore è un soggetto che rientra tra i destinatari dello specifico regime unitamente al cessionario.
La circolare 27/E/2017 dell’agenzia delle Entrate, al fine chiarire le ultime novità del meccanismo denominato split payment introdotto circa due anni fa, dedica un importante passaggio a chiarire l'applicazione della scissione dei pagamenti nel caso in cui fornitore e cliente, entrambi in reciproche posizioni di credito/debito, l'uno nei confronti dell'altro, provvedano a compensare, come spesso avviene, le loro posizioni finanziarie.

Le due compensazioni
Si possono materialmente e operativamente presentare almeno due casi: la compensazione totale per perfetta corrispondenza degli importi; oppure la compensazione che vede, comunque, un residuo credito vantato dal fornitore o dal cliente.
La compensazione, quindi, andandosi ad intrecciare con il meccanismo della scissione dei pagamenti, ha portato l'Agenzia ad una riflessione in merito.
Il documento di prassi afferma che qualora il fornitore rientri tra società o pubbliche amministrazione destinatari della normativa sullo split payment e il proprio credito trovi completa soddisfazione nella compensazione con un debito verso il cliente, anche egli soggetto destinatario del meccanismo in commento, lo split payment non trova applicazione, in quanto entrambi i soggetti coinvolti sono reputati comunque fiscalmente affidabili.
Se la compensazione è parziale ed è dovuto un saldo a favore del fornitore, troverà applicazione il meccanismo dello split payment per l'imposta relativa al saldo stesso.
Lo sforzo di semplificazione è apprezzabile ma mette in crisi gli automatismi dei software sia dei fornitori, sia dei cessionari per emissione, ricezione e gestione di fatture split payment.
La situazione cambia completamente, invece, nel momento in cui, leggendo al contrario la norma, ad essere coinvolto nella compensazione di natura finanziaria sia un fornitore che non rientra tra quelli destinatari della scissione dei pagamenti.
Trattandosi di soggetto fiscalmente non affidabile, nel caso di compensazione totale dell'importo da esso vantato, in qualità, appunto, di fornitore, di società o pubbliche amministrazioni destinatarie del regime, la scissione dei pagamenti torna a trovare piena applicazione.
Ciò significa che nel caso in cui le parti provvedano comunque a compensare l'intero credito vantato dal fornitore, il cliente è tenuto al versamento dell'imposta all'Erario, così come prescritto dall'articolo 17-ter del Dpr 633 del 1972.
Onde evitare, quindi, che il cliente debba chiedere al fornitore la restituzione dell'importo corrispondente all'imposta che, seppur oggetto di compensazione, è comunque dovuta dal cliente stesso all'erario, è consigliabile escludere dalla compensazione finanziaria la parte relativa all'imposta addebitata in fattura dal fornitore.
Compensando il solo imponibile, il cliente può versare l'imposta direttamente all'Erario senza nulla più pretendere, con riferimento a tale partita e in termini di restituzione, dal proprio fornitore.

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