Fisco e contabilità

Incentivi tecnici solo per le attività svolte dopo l'entrata in vigore del regolamento

di Antonio Capitano

Non è possibile erogare gli incentivi per funzioni tecniche per attività svolte in assenza del regolamento e una volta approvato, potranno essere retribuite esclusivamente le attività svolte successivamente all'entrata in vigore di tale atto regolamentare. Solo le risposte della Corte dei conti toscana, con la deliberazione n. 177/2017.

I fatti
Un Comune non aveva adottato il regolamento secondo quanto stabilito dall’articolo 93, comma 7-bis e seguenti, del Dlgs 163/2006 (pur avendo concordato in sede di contrattazione decentrata criteri e modalità di riparto del fondo e aver previsto nei progetti delle opere nel frattempo approvati le risorse da destinare al fondo, poi accantonate nel Fondo pluriennale vincolato e nel Fondo delle risorse decentrate del personale) e neppure il regolamento secondo quanto stabilito dall’articolo 113 del Dlgs 50/2016.
A questo riguardo il sindaco ha formulato dei quesiti da sottoporre al vaglio della Sezione regionale della Corte dei Conti in ordine ad alcune articolazioni della normativa, soffermandosi, in particolare, sugli aspetti relativi alla corresponsione degli incentivi.

La decisione
I giudici contabili toscani hanno, in primo luogo, premesso che in mancanza di una norma che autorizzi l'amministrazione comunale ad attribuire al regolamento previsto dall’articolo 93, comma 7-bis effetto retroattivo, il regolamento, secondo l’articolo 11 delle preleggi, non potrà che disporre per l'avvenire. Conseguentemente, il Comune non può adottare un regolamento le cui disposizioni esplichino forza retroattiva.
Sulla base di questa premessa, la Sezione ha ritenuto di riscontrare la richiesta sindacale ancora con un parere negativo relativamente al quesito sulla possibilità di corrispondere incentivi per attività svolte dall'entrata in vigore dell'articolo 13-bis del Dl 90/2014 (che ha introdotto il comma 7-bis e seguenti nell'articolo 93) fino all'entrata in vigore del Dlgs 50/2016 attraverso l'applicazione del regolamento in base all’articolo 18 della legge 109/1994 a suo tempo approvato; ciò in ragione della avvenuta abrogazione della legge 109/1994, norma primaria da cui discende il regolamento.
Il collegio ha evidenziato che - attesa la eterogeneità della fattispecie disciplinata dalla legge 109/1994 rispetto a quella del Dlgs 163/2006 - una “reviviscenza” della prima parrebbe esclusa, non solo in ossequio al divieto di ultrattività delle norme ma anche in ragione del carattere eccezionale della disciplina incentivante (in quanto derogatoria rispetto al principio della onnicomprensività e determinazione contrattuale della retribuzione del dipendente pubblico).
Con riferimento all'ulteriore quesito , ossia se a seguito dell'adozione del regolamento l'ente possa corrispondere l'incentivo a favore della attività svolte dopo l'entrata in vigore del Dlgs 50/2016 e fino alla data di adozione del regolamento medesimo, la Corte ha espresso, anche in questo caso, parere negativo, in assenza di apposito regolamento che disciplini l'erogazione degli incentivi in oggetto.

La delibera della Corte dei conti Toscana n. 177/2017

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