Fisco e contabilità

Tari ancora presente sui magazzini

di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

La Corte di cassazione interviene ancora una volta sulla discussa questione dell'applicazione della tassa sui rifiuti sui magazzini delle attività economiche, ribadendo il consolidato orientamento in base al quale le superfici aventi tale destinazione sono da assoggettare al prelievo. Tuttavia, la questione merita qualche approfondimento, specie alla luce delle annunciate novità in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

La decisione della Suprema Corte
La sentenza della Corte di cassazione n. 26637 dello scorso 10 novembre ha deciso un ricorso presentato in merito all'applicazione del prelievo sui rifiuti nei confronti di un magazzino. I giudici, pur affrontando una questione riferita alla Tarsu, hanno affermato alcuni importanti principi validi anche in regime di Tari. In particolare la Corte, richiamando una consolidata giurisprudenza, ha evidenziato che i residui prodotti in un magazzino o in un deposito non possono essere considerati residui del ciclo di lavorazione, per cui è irrilevante che possano essere qualificati o meno come rifiuti assimilati agli urbani.
Secondo la Corte, l'esenzione o la riduzione delle superfici tassabili deve intendersi limitata a quella parte di esse su cui insiste l'opificio vero e proprio, perché solo in tali locali possono formarsi rifiuti speciali, per le specifiche caratteristiche strutturali relative allo svolgimento dell'attività produttiva, mentre in tutti gli altri locali destinati ad attività diverse, i rifiuti devono considerarsi urbani per esclusione, salvo che non siano classificati come rifiuti tossici o nocivi. Inoltre, la sentenza precisa che ai magazzini non compete neanche la detassazione spettante ai locali oggettivamente improduttivi di rifiuti, poiché «la funzione di magazzini, deposito o ricovero è invece una funzione operativa generica e come tale non rientra nella previsione legislativa di esclusione». In merito all'applicazione della riduzione spettante per l'avvio al recupero autonomo da parte dell'impresa dei rifiuti assimilati agli urbani, ai sensi dell'allora vigente articolo 49, comma 14, del Dlgs n. 22/1997 e oggi prevista dall'articolo 1, comma 649, legge n. 147/2013 nella Tari (anche se limitata al solo riciclo), la Corte ha precisato che è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per fruire dell'agevolazione. In mancanza della prova richiesta dal regolamento comunale la riduzione non spetta.

La tassazione dei magazzini
La decisione della Corte stabilisce quindi in maniera tranchant che i magazzini devono pagare il tributo sui rifiuti. Tuttavia è opportuno effettuare alcune considerazioni in merito, almeno in regime di Tari. Se da un lato è senza dubbio vero che, di norma, i magazzini non producono rifiuti pericolosi o tossici e neppure rifiuti non assimilati agli urbani, la cui individuazione, si rammenta, è ancora oggi rimessa ai regolamenti comunali emanati sulla base dei criteri stabiliti dalla deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984, va altresì evidenziato che sussistono alcune ipotesi in cui è possibile invocare la detassazione dei magazzini per la produzione di rifiuti non assimilati.
Va rammentato che, in base al comma 649 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, non si considera nella superficie tassabile quella parte di essa in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento dei rifiuti in base alla normativa vigente. Quindi anche nel caso dei magazzini, qualora il possessore/detentore dimostri che in tutta la superficie o in parte di essa si producono in via ricorrente e nettamente prevalente rifiuti non assimilati, opera l'esclusione totale o parziale dal tributo. Si pensi al caso, seppure ancora piuttosto discusso, degli imballaggi terziari, che parte della giurisprudenza ritiene non assimilabili (anche se la questione potrebbe porsi in maniera diversa per i rifiuti da imballaggio terziario). In tale ipotesi spetta al contribuente l'onere di presentare la relativa dichiarazione del tributo, con annessa la documentazione comprovante suddetta produzione di rifiuti speciali «continuativa e (nettamente) prevalente», oltre alla dimostrazione periodica dell'avvenuta corretta gestione dei rifiuti prodotti.
Un altro caso concerne i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali non assimilati. In base al medesimo comma 649, i rifiuti prodotti nei magazzini di merci e materie prime del processo produttivo, svolto in reparti in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, sono essi stessi considerati «non assimilati», laddove i magazzini siano funzionalmente ed esclusivamente collegati ai predetti reparti produttivi, secondo i criteri specificati nel regolamento comunale. Ad esempio, nel caso di un'impresa che possiede un reparto di lavorazione in cui si generano solo ed esclusivamente rifiuti non assimilati, il magazzino delle merci e delle materie prime del processo produttivo, qualora esclusivamente e funzionalmente collegato al citato reparto, è escluso dal tributo, in quanto i rifiuti prodotti nello stesso sono per legge non assimilati. Pur se si tratta di carta, cartone, plastica o altri materiali contenuti nel regolamento comunale di assimilazione. Anche in tale ipotesi l'onere probatorio grava tuttavia sul contribuente.

Lo scenario futuro
La situazione cambierà radicalmente quando sarà perfezionato il decreto previsto dall'articolo 195, comma 2, lettera e), del Dlgs n. 152/2006, relativo alla determinazione dei criteri quali-quantitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti da parte dei Comuni. In base alla più recente bozza disponibile del citato decreto, infatti, tutti i magazzini delle attività industriali, agro-industriali, artigianali e agricole produrranno per legge rifiuti non assimilabili dai comuni ai rifiuti urbani. Allo stesso modo, i magazzini delle attività commerciali, qualora la superficie di vendita delle stesse sia superiore ai limiti stabiliti dal decreto, saranno considerati produttivi di rifiuti non assimilabili. Ad esempio, nel caso di un supermercato con superficie di vendita, come definita dal Dlgs n. 118/1998, superiore a 800 mq, la medesima superficie e quella dei relativi magazzini saranno escluse dal tributo sui rifiuti. Anche se le norme transitorie previste dallo schema di decreto danno 24 mesi di tempo ai Comuni per adeguare i propri regolamenti in materia di assimilazione, decorrenti dall'entrata in vigore del decreto (i quali avranno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della loro approvazione).

Depositi extradomestici
Una doverosa precisazione sulla questione della tassazione dei locali destinati a magazzino non utilizzati nell'ambito di attività economiche. Se oggi è chiarito che, per il complesso formato dalla casa e dalle pertinenze (anche se catastalmente distinte dall'abitazione), la Tari deve applicarsi considerando una sola quota variabile, determinata in base al numero degli occupanti dell'abitazione, laddove i depositi/magazzini non siano pertinenza di abitazioni, il trattamento tributario può legittimamente differenziarsi a seconda che gli stessi siano posseduti/detenuti da una persona fisica non nell'esercizio dell'impresa ovvero da un imprenditore, da una società o da un ente.
Nel primo caso, anche seguendo la precisazione contenuta nello schema di regolamento Tares 2013, reso disponibile dal ministero dell'Economia e delle finanze nel proprio sito istituzionale, è legittima l'applicazione del tributo come utenza domestica, considerando una quota variabile parametrata a un componente. Sempre che si tratti ovviamente di un deposito non pertinenziale di abitazioni ubicate nel Comune.
Se, invece, ricorre la seconda ipotesi, si tratta a tutti gli effetti di un locale a destinazione extradomestica e, quindi, da assoggettare alla tariffa prevista per le utenze non domestiche. Appare più arduo invece ritenere legittima la tassazione del deposito come utenza non domestica nel caso in cui lo stesso sia posseduto da una persona fisica non imprenditore, salvo che non si dimostri un suo utilizzo del tutto estraneo a quello domestico (per esempio rimesse attrezzi o depositi agricoli utilizzati da soggetti non imprenditori agricoli).

(*) Vice Presidente Anutel - Docente Anutel

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