Fisco e contabilità

Per l'imposta di soggiorno gli albergatori sono agenti contabili del Comune

di Alberto Ceste

Il combinato disposto degli articoli 74 comma 1 del Rd 18 novembre 1923 n. 2440, articolo 178 comma 1 del Rd 23 maggio 1924 n. 827, articolo 93 comma 2 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267 e delle specifiche disposizioni dei regolamenti comunali sull'imposta di soggiorno legittimano i Comuni ad attribuire ai gestori delle strutture ricettive la qualifica di agenti contabili in relazione alla riscossione dell'imposta di soggiorno dovuta da chi soggiorna presso di loro. Gli albergatori incaricati della riscossione dell'imposta per conto dell'Ente locale maneggiano risorse pubbliche e, dunque, debbono essere considerati agenti contabili, senza possibilità alcuna di sottrarsi agli obblighi ed alle responsabilità che ne derivano (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 5545/2017).

I Comuni che possono intervenire sull'imposta di soggiorno
La legge 14 marzo 2011 n. 23 all'articolo 4 ha istituito l'imposta di soggiorno, demandando alla potestà deliberativa consigliare (sotto la specie di un regolamento) dei comuni capoluogo di provincia, delle unioni di comuni e dei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte l'individuazione dei soggetti responsabili della riscossione del tributo a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul loro territorio. Non tutti i comuni possono quindi pretendere l'imposta in esame, “da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno”, come specificato dal comma 1 dell'articolo in esame, ma unicamente quelli tassativamente individuati dalla norma. Peraltro, non tutti gli esercenti un pubblico servizio, ma solo gli albergatori possono essere onerati dall'obbligo di cui si discute.

L'attribuzione agli albergatori della qualifica di agente contabile
I presupposti per l'attribuzione agli albergatori della qualifica e delle connesse responsabilità contabili verso il Comune sono rinvenibili in altre norme nazionali:
• l'articolo 74 comma 1 del Rd 18 novembre 1923 n. 2440, il quale stabilisce in linea generale che la qualifica di agente contabile si correla al maneggio di denaro pubblico;
• l'articolo 178 comma 1 lettera a) del Rd 23 maggio 1924 n. 827, il quale ricomprende sotto la denominazione di agenti contabili dell'Amministrazione “gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle disposizioni organiche di ciascuna amministrazione di riscuotere le varie entrate dello Stato e di versarne le somme nelle casse del tesoro”;
• l'articolo 93 comma 2 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267, per il quale sono assoggettati a responsabilità contabile non solo il tesoriere, ma anche “ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali”.
Gli elementi essenziali affinché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile sono quindi due:
• il carattere pubblico dell'Ente per il quale egli agisce;
• la natura pubblica del denaro o del bene gestito.
Del tutto irrilevante è il titolo in base al quale è svolta la gestione, potendo la stessa consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e persino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi secondo gli schemi generali disciplinati dalla legge ovvero discostarsene in tutto od in parte (Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 1° giugno 2010 n. 13330).

Gli obblighi e le responsabilità degli albergatori
Laddove, quindi, il regolamento comunale qualifichi gli albergatori quali suoi agenti contabili, gli stessi soggiaceranno a tutti gli obblighi che derivano direttamente dalle sopra indicate norme di contabilità pubblica, quali quello di presentare al Comune il conto della propria gestione ai fini del successivo controllo espletabile dalla Corte dei conti sulle corrispondenti voci di entrata comunale.
In primo luogo, però, i gestori alberghieri, non essendo né sostituti d'imposta né soggetti passivi dell'imposta di soggiorno dovranno riscuotere detta imposta, anche se:
• da tale attività non potranno ricavarne alcun beneficio economico;
• per l'eventuale mancato pagamento dell'imposta potrà essere sanzionato solo il cliente della struttura, essendo questi e non altri il vero soggetto passivo dell'imposta.

Il caso
L'Associazione veneziana albergatori e singole società del settore hanno appellato la sentenza del Tar Veneto sezione III del 17 ottobre 2016 n. 1141, che aveva rigettato l'impugnazione da essi chiesta contro le deliberazioni comunali che avevano attribuito agli albergatori veneziani la qualifica di agenti contabili, a seguito dell'imposizione effettuata nei loro riguardi dal regolamento comunale che dispone in tal materia obblighi connessi alla riscossione dell'imposta di soggiorno e di relative sanzioni in caso di violazione di questi obblighi.
Il loro principale motivo di doglianza consisteva nella contestazione in ordine alla qualifica di agenti contabili loro attribuita dalla fonte comunale, sottolineando in contrario che le somme versate dagli ospiti a titolo di imposta di soggiorno non sono qualificabili come denaro pubblico fino al riversamento al Comune.

La decisione
Il Collegio ha respinto l'impugnazione, rilevando che:
• “sono assoggettati a responsabilità contabile non solo il tesoriere ma anche ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali”. Tali sono, indubbiamente, i gestori alberghieri sin dal momento dell'incasso dell'imposta di soggiorno:
• è del tutto condivisibile la delibera della Corte dei conti 16 gennaio 2013 n. 19 che ha attribuito ai gestori alberghieri la qualifica di agente contabile, poiché deriva “direttamente dalle norme di contabilità pubblica”, per cui il regolamento comunale sul punto ha “una valenza meramente ricognitiva di principi desumibili dal sistema ed esplicitati dalla Corte dei conti”;
• ne deriva che “le modifiche regolamentari contestate non hanno attribuito ai gestori delle strutture ricettive la qualifica di agenti contabili di fatto (il che sarebbe stato contraddittorio) ma (correttamente) di agenti contabili tout court”.

Gli obblighi per gli albergatori veneziani
Dalla sentenza in rassegna è quindi possibile evincere gli obblighi ricadenti sui gestori delle strutture alberghiere veneziane rispetto all'imposta di soggiorno, che sono riassumibili secondo quanto legittimamente disposto dal contestato regolamento comunale:
• comunicare al Comune il numero dei pernottamenti imponibili e di quelli esenti;
• richiedere all'ospite il versamento dell'imposta;
• far compilare a quest'ultimo l'apposito modulo in caso di rifiuto;
• rendere al Comune il conto della gestione;
• insussistenza invece di responsabilità contabile verso il Comune nel caso di mancato pagamento dell'imposta da parte del cliente che vi è tenuto.

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