Fisco e contabilità

Split payment, opzione-previsionale

Gli operatori in regime di split payment devono fare i conti con le regole per il versamento dell’acconto Iva di dicembre (in scadenza il prossimo 27 dicembre) tenendo conto delle indicazioni fornite dalla circolare 27/E/2017 del 7 novembre scorso.
Secondo l’agenzia delle Entrate, infatti, alla luce della disposizione dell’articolo 2, comma 4 del decreto 27 giugno (il Dm contiene le regole attuative del meccanismo della scissione dei pagamenti - versione 2017), i soggetti passivi d’imposta che utilizzano il metodo “storico” di determinazione dell’acconto, limitatamente (così si ritiene) a quelli entrati in scissione dei pagamenti quest’anno, devono considerare anche l’imposta divenuta esigibile nell’ultimo mese (novembre) o nel terzo trimestre dell’anno in corso.

Il calcolo dell’acconto
Chi esegue il versamento diretto dell’Iva secondo il comma 01 dell’articolo 5 del Dm 23 gennaio 2015 (normalmente, si tratta dei soggetti che non hanno diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti, per i quali il metodo dell’annotazione del debito e del credito in liquidazione non porterebbe alcun vantaggio concreto), in sede di acconto, deve effettuare un versamento ulteriore rispetto a quello che sarebbe dovuto in base al debito dell’ultimo periodo 2016, al fine di tener conto dell’imposta in scissione dei pagamenti divenuta esigibile con riferimento al mese di novembre o al terzo trimestre 2017. In base alle indicazioni della circolare, tuttavia, anche pubbliche amministrazioni e soggetti identificati ai fini Iva di cui al comma 1 dell’articolo 5 del Dm 23 gennaio 2015, i quali operano con il metodo della liquidazione dell’imposta (in pratica, con le regole dell’inversione contabile, visto che il sistema prevede l’annotazione delle fatture ricevute in split payment nei registri delle vendite e degli acquisti, azzerando, l’imposta dovuta con quella detraibile, a meno che non ricorrano ipotesi d’indetraibilità oggettiva o soggettiva), devono aggiungere alla base di calcolo dell’acconto di dicembre l’Iva divenuta esigibile nell’ultimo periodo dell’anno (novembre/terzo trimestre). Il riferimento all’imposta esigibile, anziché all’Iva che risulti da versare in forza del meccanismo dello split payment per l’ultimo periodo precedente (imposta che, per i soggetti senza limiti di detrazione, sarebbe pari a zero) potrebbe penalizzare gli operatori, obbligandoli a considerare integralmente l’imposta a debito (esigibile) senza tener conto del corrispondente credito per l’Iva detraibile.

Per evitare tale effetto, in mancanza di indicazioni ufficiali di segno contrario, i soggetti interessati possono ricorrere, qualora conveniente, al metodo di calcolo dell’acconto su base previsionale o, in alternativa, alla liquidazione straordinaria alla data del 20 dicembre.

Nell’ambito di tali metodi, infatti, ai fini del versamento dell’acconto rileva solo il saldo a debito stimato con riguardo all’ultimo periodo dell’anno (metodo previsionale) oppure quello effettivo determinato in base alle risultanze alla data della liquidazione straordinaria (metodo analitico) e, dunque, in ogni caso, solo l’eventuale eccedenza a debito che risulti dopo aver operato la detrazione dell’imposta, ivi compresa quella relativa agli acquisti per cui opera lo split payment.

La problematica, inoltre, rischia di presentarsi anche a regime (ossia anche in relazione all’acconto da versare per gli anni a venire), a meno di voler valorizzare il passaggio della circolare 27/E in cui è sottolineato che, ai fini dell’adempimento in questione, occorre tener conto dell’imposta “versata” all’Erario nell’ambito dello specifico regime, con ciò potendosi intendere che, a regime (appunto), rilevi solo il tributo effettivamente rimasto a carico degli operatori, in quanto non assorbito dalla corrispondente detrazione.

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