Fisco e contabilità

Anticipazioni di tesoreria, farmacie e fondazioni: le massime della Corte dei conti in rassegna

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo delle Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA INESTINTA
L'anticipazione di tesoreria è una forma di finanziamento a breve termine, cui l'ente ricorre per far fronte a momentanei problemi di liquidità e può essere ottenuta previa richiesta corredata da una delibera di Giunta. Sulla somma concessa in anticipazione maturano interessi passivi per il periodo nel quale essa viene effettivamente utilizzata. La situazione di anticipazione di tesoreria non totalmente restituita al termine dell'esercizio deve essere evidenziata e segnalata all'attenzione del Consiglio comunale poiché il ricorso a questa forma d'indebitamento, soprattutto se reiterato nel tempo, oltre a produrre un aggravio finanziario per l'ente, può finanche costituire il sintomo di latenti squilibri nella gestione finanziaria e potrebbe mascherare forme di finanziamento a medio/lungo termine.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LOMBARDIA - PRONUNCIA 5 DICEMBRE 2017 N. 344/2017

RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI E FARMACIE
La pretesa specificità delle società che si occupano della gestione di farmacie rileva esclusivamente ai fini della disciplina delle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali e non esime, invece, dal fatto che la concreta gestione del servizio farmaceutico comunale osservi le regole di finanza pubblica, salve le eventuali eccezioni espressamente previste. Già in passato, del resto, la magistratura contabile aveva affermato la sottoposizione delle società comunali gerenti farmacie all'abrogato articolo 14, comma 32, del Dl 78/2010 (che imponeva ai comuni di piccole e medie dimensioni demografiche la dismissione o la limitazione alla detenzione di societarie). Medesimo ragionamento interpretativo è stato fatto, mutatis mutandis, per gli obblighi discendenti dalla precedente normativa sui piani di razionalizzazione societaria, che faceva riferimento alla mera detenzione di partecipazioni, senza ulteriori precisazioni in ordine al servizio gestito. Tali conclusioni possono essere mantenute ferme anche con riferimento alle prescrizioni introdotte, in tema di revisione straordinaria e razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie, dagli articoli 24 e 20 del Dlgs 175/2016.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LOMBARDIA - PARERE 6 DICEMBRE 2017 N. 348/2017

FONDAZIONE E RIPIANO PERDITE
L'ente locale può erogare ad una fondazione specifici contributi, alle condizioni ampiamente elaborate dalla giurisprudenza contabile, e predeterminati da una specifica convenzione di servizio, sulla base di un accertato e motivato interesse pubblico che il Comune abbia il compito di soddisfare, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di erogazioni di risorse pubbliche a favore dei privati. Al contrario, l'Ente locale non può accollarsi l'onere di ripianare le perdite gestionali di una fondazione, perché alle medesime deve essere in grado di far fronte la fondazione stessa col suo patrimonio, rimando estranea a tale fattispecie la norma di cui al comma 3-bis dell'articolo 21 del Dlgs 175/2016, introdotta con il Dlgs 100/2017.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL PIEMONTE - PARERE 13 DICEMBRE 2017 N. 201/2017

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