Fisco e contabilità

Split payment al test convenienza

I soggetti Iva split payment dopo i chiarimenti della circolare 28/E/2017 possono fare la loro scelta su come procedere per effettuare il versamento dell’acconto Iva 2017 entro il 27 dicembre.
La linea dell’applicabilità, senza deroghe, della regola transitoria per l’acconto 2017 stabilita dall’articolo 2, comma 4 del decreto 27 giugno 2017, a tutte le amministrazioni pubbliche e società che hanno fatto il debutto nel regime split payment dal 1° luglio 2017, interpretata restrittivamente dall’agenzia delle Entrate, rende probabilmente meno conveniente l’acconto con il metodo storico.
Infatti, la circolare 28/E ribadisce che non ha alcuna concreta utilità distintiva il riferimento operato dalla norma mediante il richiamo ai soggetti di cui all’articolo 5, comma 01 del decreto 23 gennaio 2015, dovendosi ricomprendere, in via interpretativa, nell’obbligo di generale applicazione delle regole transitorie di computo della base di riferimento dell’acconto Iva 2017, anche i soggetti che operano in base all’articolo 5, comma 1.
Per la relazione illustrativa al decreto del giugno 2017 anche i soggetti, entrati nel regime nel 2017, che provvedono alla doppia annotazione delle fatture di acquisto, nei registri di cui agli articoli 23 e 25 del Dpr 633/1972, determinano l’acconto Iva 2017 con il metodo storico, considerando obbligatoriamente la somma (algebrica):
dell’Iva relativa ad acquisti di beni e servizi assoggettati alla scissione dei pagamenti divenuta esigibile nel mese di novembre 2017, ovvero nel terzo trimestre 2017;
del debito/credito Iva relativo al mese di dicembre 2016 o del quarto trimestre 2016 ovvero risultante in sede di dichiarazione Iva (trimestrale per opzione) relativa al periodo d’imposta 2016.

I metodi da valutare
I soggetti interessati, pertanto, dovranno attentamente valutare la possibilità di utilizzare, invece del metodo storico, gli altri metodi alternativi di determinazione dell’acconto Iva, previsionale o effettivo, che potrebbero risultare meno penalizzanti.
Ciò appare ancora di più opportuno per le società che hanno fruito della moratoria di cui all’articolo 2, comma 3 del decreto 27 giugno 2017 il cui acconto rischia di essere particolarmente salato. Infatti quella norma prevedeva che le società avevano facoltà di annotare le fatture, per le quali l’esigibilità si è verificata dal 1° luglio al 30 novembre 2017, effettuando il relativo versamento dell’imposta, entro il 18 dicembre 2017. Coloro che avessero registrato nel mese di novembre o nel terzo trimestre 2017 le predette fatture e, sulla base dell’impostazione dei loro software, non avessero possibilità di individuare distintamente e correttamente il principio e il periodo per il quale l’esigibilità si è venuta a formare nel novembre 2017 (o nel terzo trimestre 2017), il rischio di versare l’acconto commisurato all’ammontare di tutta l’Iva split payment esigibile dal 1° luglio 2017 appare concreto e potrebbe essere scongiurato solo escludendo il metodo storico.
Anche i fornitori abituali delle Pa e delle società split payment, compresi i professionisti, che hanno emesso fatture ai loro clienti dal 1° luglio 2017 in regime di scissione dei pagamenti, nel determinare l’acconto Iva non avranno convenienza all’utilizzo del metodo storico non essendo più tenuti al versamento dell’Iva su quei documenti.

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