Fisco e contabilità

Dispone il riesame immediato della tassa Airbnb per possibili effetti anticoncorrenziali

di Michele Nico

Si allungano le ombre dell'incertezza sulla normativa che attribuisce agli intermediari di contratti di locazione breve lo status di sostituti di imposta, dopo che il Consiglio di Stato, Sezione IV, con ordinanza n. 5403/2017, ha disposto la trasmissione degli atti al giudice di primo grado per l'immediata fissazione dell'udienza di merito.
Tutto nasce dal ricorso proposto dinanzi al Tar Lazio da Airbnb (Airbnb Ireland Unlimited Company e Airbnb Payments Uk Limited) contro il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2017, recante indicazioni operative per l'attuazione dell'articolo 4, commi 4, 5 e 5-bis del Dl n. 50/2017.
Secondo tale normativa anche le locazioni brevi non superiori a 30 giorni devono essere sottoposte all'onere tributario e vanno ricomprese tra le fattispecie da assoggettare a imposta di soggiorno, con l'avvertenza che il responsabile del pagamento è individuato nel soggetto che incassa il canone o il corrispettivo (comma 5-ter del Dl n. 50/2017).

La misura
La misura in questione, introdotta dal 1° giugno 2017 per la correzione dei conti pubblici e per dare fiato alle amministrazioni locali, si estende a tutti i contratti di locazione breve stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, anche se prevedono la prestazione di servizi accessori di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali situati in immobili a uso abitativo, ivi comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario.
Il disposto impugnato stabilisce, nello specifico, che i sostituti d'imposta operano la ritenuta del 21% sull'ammontare dei corrispettivi lordi dovuti per i contratti di locazione breve, con l'obbligo di versare la ritenuta entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata.
Spostando l'obbligo di versamento dell'imposta sui soggetti più facilmente tracciabili, è evidente che il meccanismo si propone lo scopo di contrastare il fenomeno dei canoni pagati “in nero” ai proprietari di immobili.

Il giudizio del Tar
Nel giudizio di primo grado il Tar Lazio, pur riconoscendo che la materia è delicata e necessita di un adeguato approfondimento, respinge l'istanza cautelare in considerazione del fatto che «i denunciati effetti distorsivi della concorrenza, derivanti dalla imposizione degli obblighi di versamento della ritenuta in esame, sono, per quanto riguarda il rischio di perdita di clientela a favore di altri concorrenti, meramente eventuali».
Secondo i giudici, «le misure attinenti agli obblighi di versamento della ritenuta non si palesano discriminatorie laddove esse ragionevolmente si applicano solo agli intermediari che intervengono nel pagamento del canone di locazione».

La decisione del Consiglio di Stato
Con l'ordinanza n. 5403/2017 il Consiglio di Stato si discosta in parte da tale avviso e sostiene la necessità di un immediato riesame della vicenda, adombrando la presenza di un «fumus boni iuris» in ordine alle doglianze esposte dal ricorrente.
La pronuncia accelera la trattazione della causa asserendo che «le molteplici questioni dedotte (...) in relazione alla paventata lesione del diritto dell'Unione Europea appaiono meritevoli di attento apprezzamento e come tali devono essere approfondite nella più opportuna sede del merito».
È il caso di ricordare che sulla vicenda della locazione breve è da poco intervenuta l'Antitrust, che con il parere del 15 novembre scorso (bollettino n. 45/2017) ha affermato che il prelievo sugli affitti, fortemente avversato dagli operatori turistici, «appare potenzialmente idoneo ad alterare le dinamiche concorrenziali tra i diversi operatori, con possibili ricadute negative sui consumatori finali dei servizi di locazione breve».
Secondo l'Authority, è ben vero che l'obiettivo della norma è quello di contrastare il fenomeno dell'evasione, ma ciò nondimeno la manovra del legislatore non appare proporzionata e rischia di danneggiare pesantemente l'utenza.
Una partenza tutta in salita dunque per la nuova tassa che, pur avendo appena visto la luce, è già alle prese con una difficile corsa a ostacoli di cui non si intravvede ancora il traguardo.

L'ordinanza del Consiglio di Stato n. 5403/2017

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