Fisco e contabilità

Anche la Cdp entra in campo per il servizio di tesoreria

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Gli enti locali che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui a decorrere dal 20 maggio 2015 possono utilizzare quota parte del proprio risultato di amministrazione proveniente dal fondo anticipazioni di liquidità ai fini dell'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità. A stabilirlo è un correttivo approvato alla Camera alla manovra 2018, con il quale si tenta di porre fine alle istanze pervenute dagli enti al fine di neutralizzare gli effetti della contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità.

L'articolo 2, sesto comma, del Dl 78/2015 stabilisce che gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione. Con l'emendamento in questione si chiarisce che questa facoltà poteva essere esercitata anche con effetti sulle risultanze del riaccertamento straordinario dei residui, esposte nell'allegato 5.2 al Dlgs 118/2011, nonché sul ripiano del cosiddetto disavanzo tecnico, derivante dalla reimputazione dei residui attivi e passivi ai bilanci degli esercizi successivi. Questa opzione è però concessa solo agli enti che hanno approvato, con unico atto deliberativo, il riaccertamento straordinario dopo l'entrata in vigore del Dm 20 maggio 2015, con il quale è stato introdotto il comma 6 dell'articolo 2 del Dl 78/2015.
I Comuni che non hanno invece deliberato il riaccertamento straordinario dei residui, nonché quelli per i quali le competenti sezioni regionali della Corte dei conti o i servizi ispettivi del ministero Economia e Finanze hanno accertato l'irregolare mantenimento di residui antecedenti il 2015, provvedono a deliberare il riaccertamento straordinario di questi residui contestualmente all'approvazione del rendiconto 2017, secondo modalità che saranno definite con decreto del ministero dell'Economia entro il 28 febbraio 2018. Il riaccertamento straordinario dovrà riguardare tutti i residui al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e precedenti. L'eventuale maggiore disavanzo potrà essere ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità di copertura previste dal Dm 2 aprile 2015.

Enti e tesorieri
Tra le novità della manovra anche un provvedimento che mira ad allentare le tensioni fra enti e tesorieri. In considerazione della essenzialità del servizio di tesoreria al fine del regolare funzionamento degli enti locali su tutto il territorio comunale, nonché per garantire la sostenibilità economico-finanziaria e il coordinamento della finanza pubblica, con un emendamento alla legge di bilancio viene poi disciplinata la possibilità di autorizzare, sulla base di apposite convenzioni, Cassa Depositi e prestiti Spa a concedere anticipazioni di tesoreria agli enti locali nei confronti dei quali il servizio di tesoreria è già svolto da Poste Italiane Spa (articolo 40, primo comma, legge 448/1998).
Resta, infine, anche per l’anno prossimo la possibilità di utilizzare l’anticipazione di tesoreria fino a cinque dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente ai primi tre titoli di bilancio.
In tema di tesoreria unica, infine, il testo iniziale della manovra aveva già previsto la proroga di ulteriori quattro anni, fino al 31 dicembre 2021, del termine di sospensione del sistema di tesoreria mista, disciplinato dall'articolo 7 del Dlgs 279/1997 e in seguito modificato dall'articolo 77-quater, comma 7, del Dl 112/2008.

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