Fisco e contabilità

Danno erariale a ragioniere capo e tesoriere che firmano i mandati senza verificare i pagamenti

di Michele Nico

In esito a un'indagine della Guardia di finanza presso una Provincia la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Calabria, con la sentenza n. 303/2017 accerta l'indebita liquidazione dei mandati di pagamento emessi da una funzionaria del servizio ragioneria a favore di persone compiacenti, di parenti e del coniuge, al fine di appropriarsi di somme dell'ente locale per un complessivo importo di 1.208.290,70 euro.
Nulla da dire rispetto alla condanna derivante da una simile condotta posta in essere con «piena coscienza e volontà del danno» e che viene definita dai giudici come «un'attività truffaldina dispiegatasi mediante molteplici macchinazioni ed artifizi».

Omesso controllo
In relazione al caso in esame, il collegio emette però un ulteriore verdetto di condanna – a titolo di responsabilità sussidiaria per «culpa in vigilando» e omesso controllo delle procedure contabili – a carico del capo dell'area finanziaria e del tesoriere della Provincia, mettendo in luce la delicatezza delle funzioni che competono agli organi responsabili del controllo sull'attività svolta dagli uffici della Pa.
In particolare, il tesoriere viene condannato fino alla concorrenza di oltre 100mila euro per non aver prestato attenzione alle operazioni di pagamento in base a mandati palesemente irregolari, contravvenendo «con colposa negligenza» ai doveri derivanti dalla convenzione relativa al servizio di tesoreria.
Allo stesso titolo giuridico scocca la condanna anche per il responsabile dell'area finanziaria (fino a un importo di 453.500,00 euro), fermo restando che all'importo del risarcimento oggetto della sentenza deve aggiungersi la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat con decorrenza dalla data di emissione dei singoli mandati di pagamento (tra agosto 2009 e novembre 2011), oltre agli interessi legali dalla data di deposito della sentenza.

Le responsabilità
All'omesso svolgimento delle funzioni di controllo da parte degli organi preposti la Sezione Calabria dedica larga parte delle considerazioni svolte, prendendo in esame le negligenze di diverso tipo da imputarsi al responsabile del servizio di tesoreria e al dirigente dell'area finanziaria.
Per quanto riguarda la posizione di quest'ultimo i giudici, pur escludendo qualsiasi forma di cooperazione dolosa con la messa in atto della truffa ai danni dell'ente, parlano di «un preciso dovere di vigilanza e controllo (...) più volte disatteso, con conseguente addebito di responsabilità gravemente colposa per culpa in vigilando».
Il collegio definisce «perniciosa» la prassi di non provvedere alla preventiva verifica dei titoli giuridici per i quali il mandato viene dapprima emesso e poi inoltrato al Tesoriere per il pagamento.
Si noti che nel corso del processo il dirigente finanziario aveva respinto ogni responsabilità sostenendo che, per prassi interna all'ente pubblico, la relativa firma veniva apposta previa sottoposizione dei mandati alla sua attenzione all'interno di un fascicolo, sulla cui copertina veniva apposta la sigla da parte di un altro dipendente, attestante la presenza delle condizioni di regolarità per la sottoscrizione dei mandati stessi.
Se così venivano gestite le procedure contabili nella Provincia, scrivono i giudici, il dirigente dell'Area finanziaria, in qualità di ragioniere capo, avrebbe dovuto contrastare tale prassi, se non interromperla.

La sentenza della Corte dei conti Calabria n. 303/2017

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