Fisco e contabilità

Imu e fallimento, gli effetti della sentenza

di Maria Suppa (*) - Rubrica a cura di Anutel

Dalla data della pubblicazione della sentenza di fallimento si determina l'incondizionata prosecuzione della procedura in tutti i suoi aspetti sino alla chiusura ovvero sino al passaggio in giudicato della sentenza di revoca della dichiarazione di fallimento.
In particolare, la sentenza di fallimento priva il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei beni e dei rapporti giuridici esistenti a quella data e di quelli che pervengono al fallito durante il fallimento (cosidddetto spossessamento del debitore).
Il fallito perde, quindi, la disponibilità ma non anche la titolarità del suo patrimonio, vincolato e destinato alla soddisfazione dei creditori (Cassazione, sentenze n.11618/2017 e n. 8040/2017).
Con l'apertura della procedura, inoltre, nessuna azione esecutiva e cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento, salvo diversa disposizione di legge.
È il caso ad esempio dei creditori fondiari che a norma dell'articolo 41 del Dlgs 385/1993 hanno il diritto di iniziare o proseguire le azioni esecutive anche dopo la sentenza di fallimento, nonché il diritto all'assegnazione provvisoria della somma ricavata dalla vendita nei limiti del proprio credito.
Si tratta, a ben vedere, di un privilegio processuale ma non anche sostanziale che la legge attribuisce al creditore fondiario, per cui anche quest'ultimo è soggetto alle regole del concorso in base all’articolo 52 della legge fallimentare con onere di insinuarsi al passivo fallimentare al fine di consentire, attraverso la partecipazione al riparto in base all’articolo 110 della legge fallimentare, la graduazione dei crediti e, quindi, l'assegnazione definitiva delle somme spettanti (Cassazione, sentenze 6377/2015 e n. 3795/2015).

I crediti tributari maturati dal Comune ante fallimento
Ulteriore effetto della sentenza dichiarativa del fallimento è l'apertura del concorso dei creditori sui beni del fallito, con onere per tutti coloro che intendono partecipare alla ripartizione del patrimonio fallimentare, di attivarsi attraverso la proposizione di specifica domanda.
Per tutti i crediti tributari (e, quindi, non solo per l'Imu) il cui presupposto si è realizzato prima della sentenza di fallimento, il Comune è, quindi, tenuto a presentare specifica domanda di ammissione al passivo fallimentare nella forma del ricorso. Non sono ammesse forme equipollenti, in quanto il procedimento di accertamento del passivo è governato da un rito speciale che resta l'unico consentito dalla legge per partecipare al concorso.
La domanda deve essere inviata almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.
In ragione della natura privilegiata del credito tributario, gli enti locali possono presentare la domanda di ammissione al passivo anche oltre il termine di 30 giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo (ma non oltre quello di 12 o18 mesi dal deposito del decreto) conservando il diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni, naturalmente ne limiti di disponiblità (cosiddetto diritto di recupero).
Le istanze depositate dopo il termine di 12 (o 18 mesi) dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e sino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare sono, invece, ammesse solo se la parte prova che il ritardo sia dipeso da causa ad essa non imputabile. Ne consegue che i creditori tardivi (chirografari) e i supertardivi in base all’ articolo 101, comma 4, della legge fallimentare per causa non imputabile determinata dal mancato o tardivo avviso da parte del curatore, pur concorrendo soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione per il principio dell'intangibilità delle precedenti ripartizioni, hanno diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni.

L' Imu dovuta nel corso della procedura fallimentare

Per la disciplina dell'imposta maturata nel corso della procedura concorsuale, l'articolo 9, comma 7,del Dlgs 23/2011 opera un espresso rinvio all'articolo 10, comma 6, del Dlgs 504/1992. Il curatore, pertanto, entro 90 giorni dalla nomina, è tenuto a presentare al comune di ubicazione degli immobili, la dichiarazione attestante l'avvio della procedura; il versamento dell'imposta dovuta per l'intero periodo di durata della procedura dovrà essere effettuato dalla curatela entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili. La norma d'imposta prevede, quindi, un periodo di sospensione dal versamento.
Se il curatore non procede al pagamento del tributo dovuto per il periodo di durata dell'intera procedura, l'ente impositore dovrà procedere con l'emissione e notifica dell'avvisi di accertamento nei suoi confronti. Nel caso in cui, invece, l'immobile non venga alienato dagli organi della procedura, poiché con la chiusura i beni eventualmente residuati al fallimento vengono restituiti all'ex fallito (ovvero agli ex soci nel caso di società) che ne riacquista il pieno possesso, l'obbligazione d'imposta maturata nel corso del fallimento deve essere adempiuta dal fallito tornato in bonis, tenuto sia alla denuncia sia al pagamento dei tributi relativi a tutto il periodo, entro il termine di tre mesi dalla chiusura del fallimento.
Se il fallito tornato in bonis non adempie agli obblighi di pagamento dell'imu dovuta, il Comune potrà legittimamente procedere all'attività accertativa nei suoi confronti con l'emissione e la notifica dei relativi avvisi di accertamento (Cassazione, sentenze nn.8372- 8371- 8370 - 8369 del 2016).

(*) Avvocato tributarista cassazionista e docente ANUTEL

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