Fisco e contabilità

Riconfermata la linea storica della Cassazione sulla dimora abituale

di Gianluca Russo (*) - Rubrica a cura di Anutel

Nel variegato panorama dei tributi locali, le novità sono sempre dietro l'angolo, all'evoluzione farraginosa e spesso poco razionale della norma, rispondono sentenze di Cassazione che rimettono in gioco problematiche che almeno sul piano formale sembravano risolte con non poche perplessità da parte degli addetti ai lavori. La questione stavolta trattata nella sentenza di Cassazione n. 26497/2017, ripropone il tema della dimora abituale del nucleo familiare, che in Ici prima e in Imu poi, ha evidenziato netti contorni di elusività della norma, confermate per quest'ultima, nella circolare ministeriale n. 3/DF/2012 che come noto “giustifica” quello che da più parti viene definito una sorta di spacchettamento del nucleo familiare.
In verità, la sentenza in esame ribadisce un concetto su cui la Cassazione aveva già avuto modo di esprimersi nella sentenza n. 14389/2010, nella quale la Corte formulava un importante principio in materia di Ici (e di conseguenza in materia Imu) secondo il quale l'abitazione posseduta dal contribuente poteva essere ritenuta principale soltanto se nella stessa dimoravano abitualmente sia il contribuente che i suoi familiari.

L’abitazione principale
Ai fini Imu, come noto, per abitazione principale si intende l'unità immobiliare nella quale «il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», come indicato dal comma 2 dell’articolo 13 del Dl n. 201 del 2011, modificato dal Dl n. 16 del 2012.
La norma specifica inoltre che «nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile». Proprio in tale riformulazione del concetto di abitazione principale, l'elemento di novità e soprattutto di evidente elusività, è stato quello dell'aver previsto che componenti dello stesso nucleo familiare (che non corrisponde a quello anagrafico) potessero avere più abitazioni principali anche se non nello stesso territorio comunale.
Poco convincente in tal senso, la circolare ministeriale n. 3/DF/2012 con la quale si cercava appunto di “giustificare” la portata elusiva della predetta previsione normativa perché «bilanciata da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative».

La decisione della Cassazione
Con la sentenza n. 26947/2017, la Cassazione torna a ribadire un principio già noto in Ici in tema di dimora abituale del nucleo familiare: «In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini della spettanza della detrazione prevista, per le abitazioni principali (per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica), occorre che il contribuente provi che l'abitazione costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione ove tale requisito sia riscontrabile solo per il medesimo».
In applicazione di questo principio, la Corte ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la detrazione sulla base dell'accertamento che l'immobile “de quo” costituisse dimora abituale del solo ricorrente e non della di lui moglie). (Cassazione, ordinanze nn. 15444/17, 12299/17, 13062/17, 12050/10), specificando come nel caso trattato, la sentenza impugnata si ponesse in evidente contrasto con il superiore principio, in quanto è pacifico tra le parti, che il nucleo familiare della ricorrente né risiede anagraficamente, né dimora abitualmente presso l'immobile oggetto di tassazione, mentre l'unica a risiedere abitualmente nell'immobile è solo la ricorrente, che, in tale situazione, non può invocare il diritto al riconoscimento dell'esenzione. Riaperta quindi e riconfermata la linea “storica” della Cassazione in tema di dimora abituale, che se in Ici sembra definitivamente sgomberare il campo da ulteriori ambiguità interpretative, in Imu invece, rende ancor più evidenti le perplessità applicative circa la valutazione dei requisiti sull'abitazione principale. Si resta in attesa di ulteriori sviluppi, si spera definitivamente chiarificatori.

(*) Docente ANUTEL

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