Fisco e contabilità

Beni di terzi, lavoro flessibile e strumenti informatici: le massime della Corte dei conti in rassegna

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo delle Corte dei conti depositate nel corso dell' ultima settimana.

INTERVENTI SU BENI DI TERZI
Non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca all'ente locale di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, ove queste siano necessarie per conseguire i propri fini istituzionali e sempre che il contributo non sia finalizzato allo svolgimento di attività che rientrano nei fini istituzionali di altro ente, destinatario dei finanziamenti necessari a perseguirli. Se, infatti, l'azione è intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune il finanziamento, «anche se apparentemente a fondo perso, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo». Nondimeno, l'Amministrazione è tenuta ad evidenziare i presupposti di fatto e il percorso logico alla base dell'erogazione a sostegno dell'attività svolta dal destinatario del contributo, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità delle modalità prescelte di resa del servizio, anche nel rispetto, specie se destinatario del contributo è un soggetto di diritto privato, dei principi di buon andamento, di parità di trattamento e di non discriminazione che debbono caratterizzare l'attività amministrativa.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LOMBARDIA - PARERE 20 DICEMBRE 2017 N. 362/2017

VINCOLI IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE E ENTI NUOVI
Nell'ambito disciplina di favore, destinata a incentivare la fusione tra enti locali in quanto determinante un'innegabile razionalizzazione sul piano organizzativo e su quello della spesa pubblica, vi è anche la disposizione contenuta nel comma 450, lettera a), dell'articolo 1 della legge 190/2014, secondo cui: «al fine di promuovere la razionalizzazione e il contenimento della spesa degli enti locali attraverso processi di aggregazione e di gestione associata: a) ai comuni istituiti a seguito di fusione, fermi restando il divieto di superamento della somma della media della spesa di personale sostenuta da ciascun ente nel triennio precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non si applicano, nei primi cinque anni dalla fusione, specifici vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato». Per effetto di questa disposizione, dunque, agli enti di nuova istituzione, originati dalla fusione di più comuni, nel quinquennio successivo a quest'ultima, non si applicano i vincoli stabiliti dalla normativa vigente in materia di assunzioni a tempo determinato purché non venga superata la somma della media della spesa di personale sostenuta da ciascuno degli enti partecipanti alla fusione nel triennio precedente, venga rispettato il limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e venga garantito l'equilibrio di bilancio.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL VENETO – PARERE 18 DICEMBRE 2017 N. 587/2017

ACQUISTO DI STRUMENTI INFORMATICI
L'obiettivo di riduzione di spesa per l'acquisto di beni e servizi informatici di cui alla legge 208/2015 deve essere perseguito dalle singole amministrazioni pubbliche e società inserite nel cosiddetto elenco Istat. In termini quantitativi, invece, il piano triennale per l'informatica esplicita tale obiettivo, ritenendo che «al termine del triennio la spesa nazionale annuale (velocità di uscita) dovrà essere inferiore del 50% rispetto alla spesa annuale media del triennio precedente». Il tenore letterale della disposizione («alla fine del triennio 2016-2018»), unitamente alla strutturazione del complesso normativo (che vede coinvolti vari livelli istituzionali, ognuno dei quali condiziona gli adempimenti altrui), nonché delle regole contabili che presidiano la formazione dei bilanci degli enti pubblici, anche locali, nondimeno, fa ritenere che le azioni di razionalizzazione abbiano l'obiettivo di conseguire, al termine del triennio 2016-2018, il risultato del risparmio del 50%.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LOMBARDIA - PARERE 20 DICEMBRE 2017 N. 368/2017

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