Fisco e contabilità

Bilanci, ultimi giorni per le variazioni di cassa

di Daniela Ghiandoni ed Elena Masini

Tra le variazioni che è possibile apportare al bilancio di previsione fino al 31 dicembre vi sono quelle di cassa, di regola di competenza della giunta comunale, ai sensi dell'articolo 175, comma 5-bis, lettera d) del Tuel.

Attività di tesoreria
La necessità di apportare questo tipo di variazioni può derivare, in primis, dall'esigenza di garantire l'ordinaria attività di incasso e di pagamento che in questi giorni sta volgendo al termine. Gli enti possono infatti trovarsi nelle condizioni di dover integrare in parte spesa gli stanziamenti di cassa, qualora le dotazioni di bilancio si rivelino insufficienti. Le previsioni dei pagamenti assumono infatti carattere autorizzatorio e costituiscono limite all'attività del tesoriere comunale, fatta eccezione per l'anticipazione di tesoreria e le partite di giro. In entrata tale necessità è meno frequente in quanto gli stanziamenti – sia di competenza che di cassa – non hanno carattere autorizzatorio (fatta eccezione per i mutui) e pertanto gli enti possono regolarizzare i provvisori di entrata, sforando le previsioni, senza dover disporre le conseguenti variazioni. Per gli enti in deficit di cassa la variazione dovrà essere a pareggio, attingendo se del caso al fondo di riserva di cassa. Al contrario, gli enti che hanno sufficiente liquidità di cassa potranno disporre anche variazioni non a pareggio con un aumento delle previsioni di pagamenti, garantendo comunque un fondo di cassa finale non negativo.

Variazioni di esigibilità
Richiedono una variazione di cassa, in termini di riduzione degli stanziamenti, le variazioni di esigibilità che prevedono lo spostamento di risorse tra capitoli ordinari e capitoli di fondo pluriennale vincolato. Ricordiamo che a questi ultimi non possono essere associate previsioni di cassa, in quanto sugli stessi, per ovvie ragioni, non si può né impegnare né pagare. I dirigenti che approvano la variazione di esigibilità dovranno quindi allegare alla propria determinazione la variazione al bilancio di previsione 2017 in termini di cassa, nonché l'allegato 8/2 di variazione del fondo pluriennale vincolato.

Verifica di congruenza sugli stanziamenti di cassa
È opportuno che gli enti effettuino anche un controllo di congruenza delle previsioni di cassa che, come noto, non possono essere superiori al totale delle previsioni di competenza più gli stanziamenti dei residui. Nel caso in cui vi siano sforamenti rispetto a questo limite massimo (derivanti ad esempio dalla rideterminazione dei residui disposta con il riaccertamento ordinario dell'esercizio 2016), entro il 31 dicembre 2017 gli enti potranno, mediante una variazione di cassa, ricondurre le previsioni al loro limite massimo, così da evitare errori in sede di invio dei dati del rendiconto alla Bdap. Ricordiamo che tale controllo deve essere disposto sugli stanziamenti previsionali definitivi (di competenza, di cassa e dei residui) e non sugli effettivi accertamenti ed incassi che potranno ovviamente anche risultare superiori qualora l'ente abbia incassato somme maggiori rispetto a quelle mantenute a residuo o previste in competenza.

Adeguamento delle previsioni all'effettiva gestione della liquidità
Una circostanza che può rendere, se non necessaria, quanto meno opportuna una variazione di cassa è quella finalizzata a ricondurre gli stanziamenti a valori prossimi all'effettivo andamento degli incassi e dei pagamenti.

Incassi di entrate non previste
Sono molto frequenti i casi in cui a fine esercizio gli enti incassano entrate non previste in bilancio. Che fare in questo frangente? Al fine di garantire il rispetto del piano dei conti finanziario l'articolo 175, comma 3, lettere a) e b), del Tuel prevede due casistiche distinte, a seconda che la tipologia di entrata da istituire (se non prevista) abbia natura vincolata o meno. Nel primo caso all'ente, entro il 31 dicembre, viene consentito di adottare una vera e propria variazione istituendo la tipologia di entrata vincolata ed il correlato programma di spesa. Se, invece, dovesse trattarsi di una tipologia di entrata libera o destinata, l'ente potrà procedere alla sua istituzione prevedendo uno stanziamento di entrata pari a zero. Ciò permetterà il rispetto della corretta codifica del piano finanziario ma, contestualmente, non sarà possibile variare anche lo stanziamento di spesa che l'entrata avrebbe potuto finanziare. Si tratterà, quindi, di una sorta di variazione positiva degli equilibri di bilancio, in quanto nella nuova tipologia di entrata sarà registrato un accertamento e incasso con sfondamento dello stanziamento ma, allo stesso tempo, non sarà possibile registrare alcuna nuova spesa. A prescindere dalla natura dell'entrata, qualora la tipologia fosse già prevista in bilancio, sarà solamente possibile incassare sfondando la previsione. Le risorse così facendo non potranno fare altro che confluire nel risultato di amministrazione.

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