Fisco e contabilità

L'approvazione del piano di riequilibrio oltre i termini può essere considerato un errore scusabile

di Vincenzo Giannotti

Secondo la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia (deliberazione n.101/2017), il mancato rispetto del termine perentorio di novanta giorni, che decorrono dalla immediata eseguibilità della deliberazione da parte del consiglio comunale, conduce all'avvio della procedura di dissesto con conseguente trasmissione degli atti al Prefetto per l'inizio della relativa procedura. Di diverso avviso le Sezioni Riunite (sentenza n. 49/2017) che, in considerazione delle gravi conseguenze e della tempestività comunque assicurata nell'invio del piano da parte del Comune, hanno ritenuto il non rispetto dei termini quale «errore scusabile» e come tale ha accolto il ricorso del Comune.

La vicenda
A fronte di una serie di criticità evidenziate dai giudici contabili in sede di controllo (debiti fuori bilancio, disavanzo di amministrazione consistente), un Comune pugliese decideva di attivare la procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell'articolo 243-bis del Tuel, al fine di coprire in una lasso di tempo di dieci anni le criticità evidenziate dal Collegio contabile. Con deliberazione consiliare munita della dichiarazione di immediata eseguibilità (articolo 134, comma 4, del Tuel) veniva disposta l'adesione al citato piano di riequilibrio. La deliberazione veniva dapprima pubblicata sull'Albo pretorio il 21 luglio 2016 e successivamente il 1° agosto 2016 veniva disposta l'avvenuta esecutività ai sensi di legge. Il ministero dell'Interno e successivamente il Collegio contabile, non avendo ricevuto entro la data del 23 settembre 2016 l'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio (novanta giorni dalla immediata eseguibilità della deliberazione) ma solo in data 27 ottobre 2016, dichiarava la proceduta di riequilibrio decaduta con trasmissione al Prefetto della deliberazione per l'attivazione della procedura di dissesto. Il Comune ha impugnato la decisione davanti alle Sezioni riunite precisando che il rispetto dei termini, di novanta giorni dalla eseguibilità della deliberazione del Consiglio comunale, erano stati rispettati, in quanto l'articolo 243-bis del Tuel, al comma 5, prevede la decorrenza del termine perentorio di 90 giorni, per l'adozione del piano di riequilibrio, esclusivamente alla data di esecutività della delibera precludendo l'anticipazione del predetto termine anche in caso di apposizione della clausola di immediata eseguibilità della delibera medesima. D'altra parte, in merito al decorso dei termini lo stesso ministero dell'Interno aveva modo, in diverse occasioni, di precisare che l'esecutività delle delibere degli enti locali matura al termine del sub-procedimento di pubblicazione all'albo pretorio in base all’articolo 124 del Tuel (15 giorni consecutivi) unitamente al decorso di ulteriori 10 giorni previsti dall'articolo 134, comma 3 del Tuel.

Le indicazioni delle Sezioni riunite
Le Sezioni riunite sono state chiamate, pertanto, a risolvere il contrasto, tra quanto evidenziato dalla Corte regionale e quanto dedotto dal Comune istante, in merito al corretto calcolo del termine perentorio posto dalla normativa a valere sulla deliberazione di consiglio comunale, ovvero se il citato termine si riferisca alla dichiarazione di «immediata eseguibilità» di cui al comma 4 dell’articolo 134 oppure alla «esecutività» della deliberazione di cui al comma 3 del medesimo articolo. Secondo i giudici contabili l'immediata esecutività disposta dalla normativa in caso di urgenza, consente alla deliberazione di essere immediatamente eseguibile, cioè operativa, diversamente da quanto prescritto per il conseguimento della ordinaria esecutività (comma 3) in cui, invece, si rende necessaria l'ultimazione della fase integrativa di efficacia del procedimento. In altri termini, la deliberazione esplica i propri effetti a partire dalla data e dal momento della sua adozione, prescindendo dalla sua pubblicazione. Di conseguenza non possono nutrirsi dubbi circa la validità e l'efficacia della deliberazione di cui si discute che si è realizzata mediante l'immediata eseguibilità che di fatto ha fatto coincidere la sua esecutività. D'altra parte, la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, lungi dall'essere una mera clausola di stile, deve risultare da una decisione dell'ente la quale, oltre ad assumere autonoma valenza rispetto all'approvazione del provvedimento cui si riferisce, restandone logicamente distinta, esprime una scelta dell'amministrazione funzionale al perseguimento dell'interesse pubblico che, se pur dettata dalla necessità di provvedere con urgenza, ha natura discrezionale. Se ne decuce che le conclusioni del Ministero e della Corte regionale siano corrette in punto di diritto.
Resta da verificare come il non rispetto del termine perentorio, posto dal legislatore, sia particolarmente foriero di gravi conseguenze per l'ente locale, tali che non possono non essere considerate con favorevole accoglimento le situazioni di incertezza evidenziate dall'ente locale che nel caso di specie non è comunque restato inerte in modo colposo. Inoltre, vanno considerati anche altri precedenti delle Corti regionali che in casi identici hanno giudicato in ogni caso tempestivo l'inoltro del piano di riequilibrio pur avendo l'ente locale presentato lo stesso oltre ai termini perentori previsti dalla legge (Sezione Liguria deliberazione n.49/2014).

Conclusioni
Le Sezioni riunite, in definitiva, ritengono che la tardività del Comune, non essendo imputabile a inerzia bensì a errore scusabile, legittima una remissione in termini dello stesso, in considerazione anche del favor reiteratamente manifestato dal legislatore per le procedure di riequilibrio rispetto al dissesto e della sproporzione della sanzione rispetto al fatto sanzionato. Per queste ragioni, pertanto, il ricorso del Comune può essere accolto, con rinvio alla Corte regionale per le ulteriori fasi di decisioni nel merito del piano presentato.

La sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 49/2017

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