Fisco e contabilità

Split payment, per quest’anno valgono gli elenchi pubblicati il 19 dicembre 2017

L’atteso decreto di attuazione delle modifiche introdotte in materia di split payment dall’articolo 3, comma 2, del Dl 148/2017 è stato firmato dal ministro dell’Economia e, in attesa della pubblicazione in Gazzetta, è stato diffuso ieri sul sito del Dipartimento delle Finanze.
Si realizza così l’attuazione dell’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, dal 2018, da parte dei soggetti di cui all’articolo 17-ter, comma 1-bis, del Dpr 633/1972, con modifica dal decreto 23 gennaio 2015, già modificato dai decreti 27 giugno 2017 e 13 luglio 2017.
Alcune modifiche sono di semplice adeguamento e coordinamento terminologico in relazione all’esigenza di indicare nel decreto anche i nuovi soggetti a cui si applica il regime dal 2018 quali enti e fondazioni, oltre a pubbliche amministrazioni e società.

Restano i dubbi
L’articolo 5-ter del decreto 23 gennaio 2015 è stato completamente sostituito con l’adeguamento al contenuto dell’elenco dei soggetti stabilito dal comma 1-bis per l’individuazione delle fondazioni, degli enti e delle società. Sotto questo profilo non ci sono utili indicazioni che migliorino gli elementi desumibili dal testo della norma e restano sicuramente alcuni dubbi. Ad esempio per quanto riguarda le fondazioni non è chiaro il significato da dare alle parole «partecipazione… al fondo di dotazione», se questo debba essere considerato esclusivamente riferibile al caso delle fondazioni di partecipazione e a partecipazioni definite in modo specifico come quota di patrimonio conferito o se, in generale, laddove la fondazione sia riconducibile allo schema costitutivo tradizionale, si applichi il principio del controllo e/o governo sulla gestione della fondazione da parte di una Pa.

Ufficialità degli elenchi
L’unico aspetto che viene chiarito è il recupero ex-post dell’ufficialità degli elenchi, a valere per il 2018, già pubblicati dal Dipartimento il 19 dicembre 2017, prevedendo quella data come termine per la loro pubblicazione.
Oltre alla manutenzione transitoria che potrà essere richiesta al Dipartimento da parte dei soggetti indicati o non indicati negli elenchi consultabili sulla specifica applicazione informatica (www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/) con cui è possibile effettuare la ricerca delle fondazioni, degli enti pubblici, delle società, tramite codice fiscale, vengono stabilite regole a regime per le variazioni e l’aggiornamento.
Le nuove disposizioni indicano il 30 settembre di ogni anno come data limite entro la quale la variazione sull’inserimento nell’indice delle società quotate o della partecipazione, nonché controllo per le fondazioni enti e altre società si venga a realizzare con il superamento del limite di riferimento, l’applicazione della scissione dei pagamenti per il soggetto interessato si avrà a decorrere dalle fatture emesse dal 1° gennaio dell’anno successivo o dal 1° gennaio del secondo anno successivo se la variazione interviene dopo il 30 settembre.
Fuoriescono invece dal perimetro dei soggetti split payment, con riferimento alle fatture emesse dal 1° gennaio dell’anno successivo, quei soggetti che entro il 30 settembre perdono i requisiti di cui al comma 1-bis dell’articolo 17-ter. Se invece la perdita dei requisiti si viene a determinare dopo il 30 di settembre l’applicazione della scissione dei pagamenti prosegue anche dopo sulle fatture emesse fino al 31 dicembre dell’anno successivo.

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