Fisco e contabilità

Piani di riequilibrio, rischio bocciatura per le revisioni che non rispettano il tetto generale ai tempi di pagamento

di Vincenzo Giannotti

Scaduti ieri i termini per l'invio alla Corte dei conti e al ministero dell'Interno della deliberazione di consiglio comunale di richiesta di rimodulazione del piano di riequilibrio, affiorano i primi dubbi sulla corretta procedura. Il primo dubbio riguarda la corretta definizione della frase «fermo restando i tempi di pagamento dei creditori», il secondo sul termine finale di approvazione del piano rimodulato da parte del consiglio comunale, il terzo riguarda la correlazione tra la data di approvazione del piano rimodulato e l'approvazione del conto consuntivo.

La diversa interpretazione sui tempi di pagamento
I commi 849 e 889 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018 prevedono la possibilità, anche per gli enti in riequilibrio finanziario che hanno presentato o avuto approvati i propri piani di riequilibrio, di rimodularli (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa dell'11 gennaio) ma subordinando la riformulazione alla condizione iniziale del «fermo restando i tempi di pagamento dei creditori». Questa affermazione usata dal legislatore non è nuova, essendo stata già inserita nella precedente legge finanziaria 2017 per gli enti che avevano subito un controllo da parte dei giudici contabili sulla non corretta eliminazione dei residui attivi (qualora superiori a quelli passivi) ripartendo il disavanzo in modo non corretto (su trent'anni secondo il Dm 2 aprile 2015) invece che sul solo arco temporale del triennio del bilancio di previsione. In quella occasione il legislatore ha precisato quanto segue «Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori … presentano alla sezione regionale della Corte dei conti apposita attestazione del rispetto dei tempi di pagamento di cui alla direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011» (articolo 1, comma 435, della legge 232/2016). In altri termini, il legislatore aveva consentito la riedizione del riaccertamento straordinario dei residui con ripartizione dell'extradeficit in trent'anni collegandolo alla virtuosità dell'ente nel rispettare i tempi medi di pagamento. Nell'attuale formulazione della legge di bilancio 2018 sia al comma 849 sia al comma 889 la riedizione è ammessa senza specificare il secondo periodo della precedente legge finanziaria.
Pur spettando alla Corte dei conti verificare la corretta definizione delle condizioni poste dal legislatore, salva una sua successiva interpretazione autentica, la nuova definizione sulla possibile riedizione dei piani di riequilibrio si presta a due differenti interpretazioni:
• la prima permissiva secondo cui avendo volutamente il legislatore eliminato la seconda parte sui tempi medi di pagamento prevista dalla precedente legge finanziaria, i tempi di pagamento previsti nelle nuove disposizioni dovrebbero riferirsi agli importi negoziati con i creditori e inseriti nel piano finanziario. In particolare la negoziazione avrebbe dovuto avvenire per i soli debiti fuori bilancio riconosciuti dal piano di riequilibrio sottoposto ad approvazione da parte del consiglio comunale con una sua possibile ripartizione anche su più esercizi (fino alla durata del piano), con l'obiettivo di salvaguardare gli accordi presi con i creditori;
• la seconda restrittiva secondo cui il riferimento operato dal legislatore si riferisca al rispetto dei termini di pagamento disposti dalla normativa, ovvero aver pagato i creditori con tempi medi inferiori ai sessanta giorni, senza più necessità della relativa certificazione disposta dalla precedente legge finanziaria. Dovrebbero militare in favore di tale interpretazione le condizioni di favore del legislatore limitate ai soli enti virtuosi, ossia degli enti in riequilibrio che siano stati rispettosi della normativa in termini di pagamento nei confronti dei loro creditori ed, in particolare, che abbiano correttamente saputo gestire le anticipazioni di liquidità disposte dal Dl 35/2013 e seguenti. Altra motivazione si ricava da una lettura sistematica della precedente disposizione della legge di bilancio 2017 secondo cui la frase «Fermi restando i tempi di pagamento» si sovrapponeva in modo speculare con l'attestazione del rispetto dei tempi di pagamento verso i propri creditori da certificare, dove venendo meno il secondo periodo resta immutato il primo periodo sulla conformità a normativa dei pagamento ai creditori.
Qualora le Corti dei conti regionali, in fase di verifica della rimodulazione del piano, dovessero aderire alla seconda indicazione, molti dei piani rimodulati sarebbero a rischio di mancata approvazione (ad esempio Napoli, Catania e quanti altri avessero superato i sessanta giorni previsti dalla normativa).

La data di approvazione della rimodulazione del piano
Il secondo dubbio riguarda l'ulteriore termine previsto dalla normativa per l'approvazione del piano pluriennale rimodulato che dovrà essere approvato dal consiglio comunale entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di «esecutività della deliberazione» della richiesta di rimodulazione. In questo caso gli enti locali possono aver proceduto all'approvazione della deliberazione di richiesta di rimodulazione del piano ponendo: a) l'immediata esecutività ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Tuel; b) ovvero mediante ordinaria esecutività ai sensi del precedente comma 3. Nel primo caso il termine di 45 giorni decorre dalla data di approvazione della deliberazione, nel secondo caso i termini decorrono dal decimo giorno dalla pubblicazione della deliberazione all'albo pretorio ai sensi dell'articolo 124 del Tuel (15 giorni consecutivi), ossia si sommano i 15 giorni di pubblicazione con il termine dei 10 giorni (Corte dei conti a Sezioni riunite n. 49/2017 commentata su questo quotidiano l’8 gennaio). Facendo un esempio concreto se la deliberazione di Consiglio di richiesta di rimodulazione del piano di riequilibrio fosse stata adottata il 15 gennaio 2018 con l'immediata esecutività, il piano rimodulato dovrà essere approvato dal Consiglio comunale entro il 1° marzo, nel secondo caso l'approvazione dovrà avvenire entro il 26 marzo fornendo più tempo al responsabile finanziario per la rimodulazione del piano.

Correlazione tra piano rimodulato e conto consuntivo
L'ultimo dubbio riguarda la riedizione del riaccertamento straordinario dei residui (comma 849) con la data di approvazione del conto consuntivo 2017. La legge dispone che il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile 2018 dal consiglio comunale e, in caso di riedizione dell'accertamento straordinario, il consiglio dovrà approvare la ripartizione dell'extradeficit su un periodo fino a 30 anni al più tardi, entro il termine del 1° marzo 2018 ovvero nel termine più lungo del 26 marzo 2018 in caso di mancata esecutività della deliberazione, mentre per l'approvazione del piano da parte della corte dei conti, pur essendo dimezzati i termini, si arriverebbe ben oltre la data di approvazione del conto consuntivo 2018. Si ritiene che in questo caso il percorso possa essere il seguente: a) correzione del disavanzo del conto consuntivo 2014, 2015, 2016 all'atto di approvazione da parte del Consiglio comunale della ripartizione dell'extradeficit, modifiche che possono essere effettuate in quanto disposte dalla legge; b) approvazione successiva del conto consuntivo 2017 con i dati modificati del conto consuntivo 2016; c) in caso di errori e/o di mancata successiva approvazione da parte della Corte regionale, spetterà alla stessa indicare, ai sensi dell'articolo 148-bis Tuel, le eventuali modifiche da apportare ai dati inseriti e/o modificati dall'ente locale.

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