Fisco e contabilità

Responsabile unico per il conto giudiziale

Tempi stretti per la resa del conto giudiziale da parte di tutti gli agenti contabili. Il secondo comma dell’articolo 233 del Tuel stabilisce infatti che entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, l’economo, il consegnatario di beni, e i soggetti che hanno maneggio di pubblico denaro o siano incaricati della gestione dei beni pubblici, rendono il conto della propria gestione all’ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto.

I soggetti coinvolti
Tra i soggetti obbligati alla resa del conto c’è anche il tesoriere, al quale compete di allegare la documentazione di svolgimento delle operazioni di incasso e pagamento, distintamente per ogni tipologia di entrata e programma di spesa, nonché le quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti informatici contenenti gli estremi delle medesime. Anche i gestori di strutture ricettive sono obbligati alla resa del proprio conto di gestione in merito all’imposta di soggiorno eventualmente istituita dal comune di riferimento.
Il consegnatario di beni mobili, nei confronti del quale si integra la fattispecie del debito di custodia, deve redigere, di regola, un unico conto giudiziale sul modello 24 previsto dal Dpr 194/1996, che comprende tutte le tipologie di beni assunti in consegna, distinti per categoria, tranne le azioni societarie, per le quali è previsto il modello 22. Secondo i più recenti orientamenti della magistratura contabile, non è invece configurabile un giudizio di conto riferito alla gestione del consegnatario di beni immobili degli enti locali o del soggetto in capo al quale sussista un solo debito di vigilanza di beni mobili.

Il debito di vigilanza
Si ha debito di vigilanza quando i beni sono stati immessi in uso presso l’ente per fini strettamente necessari al regolare funzionamento degli uffici (assegnati ai responsabili, quindi). In questi casi non è necessario redigere e depositare un conto “a zero”, ma è sufficiente segnalare alla Sezione giurisdizionale l’insussistenza di una gestione del consegnatario dei beni mobili nell’esercizio interessato (Corte conti, sezione giurisdizionale per l’Abruzzo, sentenza 102/2015). Stessa valutazione anche per i beni di facile consumo che, di regola, non debbono essere inclusi nel conto giudiziale del consegnatario di beni mobili di enti locali, nei limiti in cui costituiscano scorte operative necessarie ad assicurare il funzionamento degli uffici.
Il tema del giudizio di conto è stato di recente modificato dal codice di giustizia contabile, il Dlgs 174/16. Fra le novità di rilievo, le amministrazioni hanno l’obbligo di individuare un responsabile del procedimento che, dopo la verifica o il controllo amministrativo previsti dalla normativa vigente, effettua il deposito, insieme a una relazione degli organi di controllo, nei termini di legge presso la sezione della Corte dei conti territorialmente competente (articolo 139).

L’articolo 138 del decreto legislativo prevede inoltre che spetta alle amministrazioni comunicare alla sezione giurisdizionale territorialmente competente i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale (anagrafe degli agenti contabili).

Attraverso una corretta gestione della banca dati, le segreterie delle Sezioni giurisdizionali sono in grado di operare la verifica annuale del tempestivo deposito dei conti giudiziali nell’ottica di garantire l’effettività del giudizio di conto e, in primo luogo, della resa dei conti. Le eventuali omissioni, rilevate in esito alla ricognizione annuale, saranno comunicate alla Procura, mediante elenco anche riepilogativo, per la formulazione di istanza per resa di conto dinanzi al giudice monocratico. L’agente contabile renitente è passibile di sanzione pecuniaria, al pari del responsabile di procedimento che omette il deposito dei conti presso la competente sezione giurisdizionale.

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